Un’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ha pubblicato un bando per la locazione di un immobile ad uso commerciale. Nella medesima data, la stessa ASP ha pubblicato un ulteriore bando per la locazione di un altro immobile adibito ad uso non abitativo, adiacente al primo ma con ingresso autonomo sulla viabilità pubblica ed autonoma funzionalità.

Un’impresa che opera nel settore della ristorazione è risultata prima in entrambe le graduatorie.

Tuttavia, in ragione del lungo lasso di tempo trascorso per la conclusione delle operazioni di gara, l’impresa aggiudicataria si è vista costretta a disdire gli impegni commerciali assunti per un fondo, mentre permanevano le condizioni per attuare il progetto relativo al secondo fondo.

L’impresa si è rivolta al nostro studio, che in assenza di clausola del bando che sanciva  l’irrevocabilità dell’offerta, ha ritenuto di predisporre una comunicazione con la quale l’impresa ha dichiarato di accettare la sottoscrizione un solo contratto di locazione.

Ricevuta tale comunicazione, la commissione giudicatrice si è riunita per effettuare una nuova valutazione delle offerte e  modificando le originarie valutazioni fornite per entrambe le procedure, ha revocato l’aggiudicazione di entrambi i contratti di locazione.

Abbiamo impugnato la revoca dell’aggiudicazione mediante ricorso al TAR sostenendo che ritenere aggiudicabili (o comunque valutare positivamente) le sole offerte che prevedessero l’utilizzo unitario dei due immobili avrebbe sostanzialmente attribuito valore ad una condizione illegittima: ed infatti un’offerta che presuppone l’aggiudicazione dell’altra consiste in un’offerta condizionata e come tale inammissibile.

In sede cautelare, il TAR ha rilevato che la locazione congiunta dei due immobili non costituisce criterio predeterminato (e conoscibile ex ante) per l’ assegnazione del contratto. Osserva, ancora, il TAR che la nuova riunione da parte della commissione determina una rivalutazione delle offerte tecniche, assolutamente inammissibile successivamente all’apertura delle offerte economiche e all’emissione del provvedimento di aggiudicazione.