Il subappalto necessario o qualificatorio costituisce un istituto che per sua forma si distingue da quello tradizionale, oggi disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto non rappresenta espressione dell’autonomia organizzativa di un’impresa, bensì nasce dall’esigenza di integrare specifiche qualificazioni richieste per l’esecuzione delle prestazioni scorporabili che l’impresa, al momento della presentazione dell’offerta, non possiede.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2 novembre 2015 aveva stabilito i principi fondamentali dell’istituto, specificando che per la partecipazione alla gara è sufficiente che l’impresa sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, mentre le lavorazioni relative alle categorie scorporabili, oggi per lo più a qualificazione obbligatoria, devono essere necessariamente subappaltate ad imprese provviste della pertinente qualificazione.
All’esito di varie ricostruzioni giurisprudenziali, è da ritenersi pienamente ammissibile la possibilità di ricorrere al subappalto (qualificante) laddove l’operatore economico partecipante alla procedura non sia in possesso di requisiti volti allo svolgimento di attività scorporabili (e dunque subappaltabili).
Tale ammissibilità ripercuote i suoi effetti e pone criticità con riferimento alla compilazione del DGUE al momento di presentazione dell’offerta.
Differentemente dal sub-appalto facoltativo, per cui l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni contrattuali è frutto di una libera scelta imprenditoriale, quello qualificatorio si caratterizza, al contrario per la circostanza che il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando di gara e, dunque, è imposto dal difetto di qualifica dell’operatore che in assenza non potrebbe essere ammesso a partecipare.
Per tale assunto, si rileva l’importanza della dichiarazione di subappaltare l’esercizio delle categorie scorporabili, fin dal DGUE.
Fino a tempi relativamente recenti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato riteneva che il ricorso al sub-appalto necessario dovesse essere oggetto di una dichiarazione espressa e puntuale già in sede di partecipazione alla gara (Con. Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8761). Secondo tale orientamento, non era sufficiente una generica manifestazione di volontà, ma occorreva un’esplicita indicazione dell’intenzione di ricorrere al subappalto necessario.
Tuttavia, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3053 del 17 aprile del 2026, ha chiarito che la dichiarazione resa nel DGUE può essere sufficiente a manifestare la volontà di voler ricorrere all’istituto, anche se non utilizza formule particolarmente dettagliate. Il punto decisivo è che dalla documentazione di gara emerga in modo riconoscibile la volontà dell’operatore economico di subappaltare le lavorazioni che non può eseguire direttamente.
Secondo la giurisprudenza, infatti, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico tra subappalto “ordinario” e subappalto “necessario” (anche sotto il profilo della forma della dichiarazione), è sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465 riforma T.A.R Lazio, Sez. I, n. 8817/2025).
Pertanto, ai fini della compilazione del DGUE, è sufficiente indicare l’intenzione di subappaltare attività scorporabili laddove l’operatore partecipante sia sprovvisto di un requisito relativo ad attività subappaltabili.



