SMART CONTRACTS E NORMATIVA ITALIANA

 

La Legge n. 12/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12.02.2019, Legge Semplificazione, all’articolo 8 ter, comma 3, tra le altre cose ha elaborato la definizione della tecnologia basata sui Registri distribuiti e degli smart contract, affermando che:

Art. 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract):  

1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce “smart contractun programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piu’ parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Una riflessione ed analisi relativa agli smart contracts rende necessario un breve accenno alla blockchain, il cui obiettivo principale era quello di consentire trasferimenti di denaro senza avvalersi degli intermediari. Per semplificare, la blockchain può essere intesa come un Registro, ogni unità del registro è un blocco ed i blocchi sono collegati tra loro nell’ordine in cui sono stati creati attraverso il meccanismo della crittografia, che li lega in modo virtuale e non modificabile.  Le transazioni sono realizzate all’interno della catena ed il processo di estrapolazione dei dati è effettuato sulla base di calcoli matematici effettuati da un dispositivo.

In altre parole, la funzionalità principale della blockchain è quella di garantire che qualsiasi transazione può essere originata e completata direttamente tra due soggetti su una rete aperta e programmabile.

E’ proprio sulla piattaforma blockchain che vengono memorizzati gli smart contracts.

La chiave è l’idea che la funzionalità del Registro delle transazioni della blockchain potrebbe essere utilizzata per registrare, confermare e trasferire tutti i tipi di contratti e per effettuare i trasferimenti di proprietà, con ciò riferendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • transazioni finanziarie: azioni, private equity, crowfunding, obbligazioni, fondi comuni di investimento, vitalizi, pensioni e tutti i tipi di derivati;
  • trasferimenti sui pubblici registri: titoli di proprietà immobili e terreni, registrazioni di veicoli, licenze commerciali, certificati di morte;
  • l’identità digitale può essere confermata con la blockchain attraverso la patente, le carte d’identità, il passaporto;
  • impegni economici dei privati: cambiali, prestiti, contratti, scommesse, trust.

Provando a compiere un ulteriore sforzo definitorio e partendo dall’assunto che il contratto è l’accordo tra due o più parti, per perfezionare il quale è necessario che ciascuna parte si fidi dell’altra parte per soddisfare la propria obbligazione, si può affermare che gli smart contracts hanno ad oggetto lo stesso tipo di accordo (contratto), ma viene meno la necessità della fiducia tra le parti, in quanto il contratto è sia definito dal codice, sia eseguito dal codice automaticamente e senza discrezione. Pertanto, in quest’ambito il contratto è visto come un metodo per formare accordi con persone tramite blockchain.

Le caratteristiche principali degli smart contracts possono essere individuate in: Autonomia, Autosufficienza e Decentramento.

Con Autonomia s’intende che il contratto una volta che è stato lanciato ed è funzionante, non vi è necessità di ulteriori contatti tra gli agenti.

Con Autosufficienza è fatto riferimento alla capacità tramite il meccanismo di blockchain di gestire le risorse, ossia raccogliere fondi fornendo servizi, per esempio attraverso emissione di titoli, reperimento delle risorse necessarie, e autonomia nell’elaborazione e archiviazione.

Per Decentramento si intende l’assenza di un singolo server centralizzato, ma la distribuzione dei dati, auto-eseguibili attraverso il nodo di rete.

Questo sistema di attività attivate crittograficamente, porta a varie considerazioni, prima di tutto quella che vi è la necessità di creare nuove leggi e regolamenti che disciplinino attentamente questo nuovo “istituto”, l’Italia si è mossa in questo senso nel fornire per la prima volta una vera e propria definizione di smart contracts come sopra individuata, ponendosi anche l’obiettivo di definirne alcuni aspetti fondamentali volti a darne un’applicazione sempre più concreta. L’Agenzia per l’Italia digitale individuerà gli standard tecnici e le tecnologie basate su registri distribuiti che debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3 entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge semplificazioni.