Categoria: Approfondimenti
ESG e due diligence: cosa devono fare le imprese
Indice
- ESG: cosa significa
- La CSRD: dalla rendicontazione non finanziaria alla rendicontazione di sostenibilità
- Come prepararsi agli obblighi previsti dalla CSRD
- La CSDDD: la sostenibilità si estende all’intera catena del valore
- Gli adempimenti richiesti alle imprese
- Le nuove scadenze ed il coinvolgimento indiretto delle PMI
- Effetto a cascata per le PMI
- Il ruolo chiave degli Amministratori
- Conclusioni: dalla conformità normativa alla creazione di valore
ESG: cosa significa
L’acronimo ESG non rappresenta un concetto astratto, ma un sistema di analisi che valuta l’impresa sulla base di tre dimensioni fondamentali: ambientale, sociale e di governance. Environmental (Ambientale): Come gestisci le emissioni, i consumi energetici, le risorse, i rifiuti? Hai una strategia per l’economia circolare e per affrontare i rischi climatici? Social (Sociale): Quali sono le condizioni di salute e sicurezza per i tuoi dipendenti? Come garantisci i diritti umani e il lavoro dignitoso lungo la tua catena di fornitura? Come investi in formazione e inclusione? Governance (Governo Societario): Come funziona il tuo CdA? Come gestisci i rischi (inclusa la corruzione)? Quali sono i tuoi sistemi di controllo interno? Quanto sei trasparente nelle tue decisioni? La vera sfida non è elencare buone pratiche, ma integrare la gestione di questi fattori nei processi decisionali quotidiani dell’azienda.La CSRD: dalla rendicontazione non finanziaria alla rendicontazione di sostenibilità
La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (Direttiva (UE) 2022/2464) ha profondamente innovato il sistema europeo di rendicontazione della sostenibilità, con l’obiettivo di garantire che le informazioni ESG siano raccolte, misurate e comunicate secondo criteri di affidabilità, trasparenza e comparabilità analoghi a quelli già richiesti per l’informativa economico-finanziaria. Uno degli elementi centrali della disciplina è il principio della doppia materialità, in base al quale le imprese devono valutare la sostenibilità da una duplice prospettiva. Da un lato, occorre analizzare in che modo i fattori ambientali, sociali e di governance possano influire sulle performance economiche, sulla situazione patrimoniale e sulle prospettive dell’impresa (outside-in perspective). Dall’altro, è necessario valutare gli impatti che l’attività aziendale produce sull’ambiente, sulle persone e sulla società nel suo complesso (inside-out perspective). La rendicontazione di sostenibilità non si limita pertanto a descrivere le politiche adottate dall’impresa, ma richiede un’attività strutturata di identificazione, misurazione e gestione dei rischi, degli impatti e delle opportunità connessi ai fattori ESG.Come prepararsi agli obblighi previsti dalla CSRD
L’adeguamento alla CSRD richiede un percorso organizzativo articolato che coinvolge funzioni aziendali, organi di controllo e organo amministrativo. In particolare, le imprese dovranno: Effettuare l’analisi di doppia materialità: individuare e valutare i principali impatti, rischi e opportunità connessi ai fattori ESG, sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo degli effetti generati dall’attività aziendale sull’ambiente e sulle persone.Strutturare processi di raccolta e gestione dei dati ESG: predisporre procedure, responsabilità e sistemi informativi idonei a garantire la raccolta continuativa e verificabile delle informazioni necessarie alla rendicontazione.Predisporre la rendicontazione secondo gli ESRS: redigere il report di sostenibilità conformemente agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che definiscono contenuti, metriche e modalità di rappresentazione delle informazioni.Integrare la sostenibilità negli assetti di governance: assicurare il coinvolgimento dell’organo amministrativo e dei sistemi di controllo nella supervisione dei rischi ESG, nell’approvazione delle strategie di sostenibilità e nel monitoraggio degli obiettivi aziendali.Garantire la verifica esterna delle informazioni: la rendicontazione di sostenibilità sarà soggetta a un processo di verifica da parte di un revisore indipendente, chiamato a verificare la conformità e l’affidabilità delle informazioni comunicate.La CSDDD: la sostenibilità si estende all’intera catena del valore
Accanto agli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) impone alle imprese un approccio più ampio e sostanziale alla gestione dei rischi ESG. La direttiva richiede infatti alle società rientranti nel proprio ambito di applicazione di adottare un sistema continuativo di due diligence volto a identificare, prevenire, mitigare e, ove necessario, porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente derivanti dalle proprie attività. L’elemento più innovativo della disciplina consiste nell’estensione di tali obblighi oltre i confini dell’impresa. L’attenzione non è più rivolta esclusivamente alle attività svolte direttamente dalla società, ma all’intera catena del valore, comprendendo società controllate, fornitori, subfornitori e, più in generale, i partner commerciali coinvolti nelle attività aziendali. Ne deriva un significativo ampliamento delle responsabilità organizzative e dei sistemi di controllo, che dovranno essere in grado di intercettare e gestire i rischi ESG lungo tutta la filiera produttiva e commerciale.Gli adempimenti richiesti alle imprese
Per conformarsi ai requisiti della CSDDD, le imprese dovranno adottare procedure strutturate di due diligence, che comprendono, tra l’altro: Mappatura della catena del valore: identificare i soggetti coinvolti nelle attività aziendali e nei rapporti commerciali rilevanti, acquisendo una conoscenza adeguata della filiera e delle aree maggiormente esposte a rischi ESG.Valutazione dei rischi e degli impatti: analizzare i potenziali effetti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente, quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento del lavoro, lavoro minorile o forzato, discriminazioni, violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza, inquinamento e danni ambientali.Adozione di misure preventive e correttive: implementare politiche, procedure contrattuali, controlli e piani di intervento finalizzati a prevenire o mitigare i rischi individuati e, ove necessario, a porre rimedio alle violazioni riscontrate.Attivazione di meccanismi di segnalazione e reclamo: istituire canali idonei a consentire a lavoratori, stakeholder e soggetti interessati di segnalare situazioni di rischio o possibili violazioni, garantendo adeguate tutele e procedure di gestione delle segnalazioni.Monitoraggio e aggiornamento continuo: verificare periodicamente l’efficacia delle misure adottate e aggiornare il sistema di due diligence in funzione dell’evoluzione dei rischi, delle attività aziendali e della struttura della catena del valore. La CSDDD segna quindi il passaggio da una logica di mera conformità documentale a un modello di gestione attiva dei rischi ESG, nel quale la capacità di conoscere, presidiare e monitorare la propria filiera diventa un elemento essenziale della governance aziendale.Le nuove scadenze ed il coinvolgimento indiretto delle PMI
Con il “Pacchetto Omnibus” del 2025, l’UE ha concesso più tempo per l’adeguamento. CSRD: Per le grandi imprese non ancora soggette a obblighi, la prima rendicontazione slitta al 2028 (sull’esercizio 2027). CSDDD: Gli Stati membri avranno tempo fino al 26 luglio 2027 per recepire la direttiva, con le prime applicazioni per le imprese più grandi a partire dal 26 luglio 2028. Nonostante il differimento di alcune scadenze, il mercato si sta già muovendo nella direzione tracciata dalla normativa europea. Banche, investitori, grandi clienti e capofiliera stanno progressivamente integrando i criteri ESG nei propri processi di valutazione, selezione e monitoraggio dei partner commerciali. Per le imprese, quindi, la sostenibilità non rileva soltanto come obbligo normativo futuro, ma come requisito attuale di affidabilità, accesso al credito e competitività. Ignorare questi profili significa esporsi al rischio di esclusione da gare, filiere produttive, rapporti di fornitura e opportunità di finanziamento.Effetto a cascata per le PMI
Anche le PMI che non rientrano direttamente nel perimetro applicativo della CSRD o della CSDDD saranno sempre più coinvolte in via indiretta. Le imprese soggette agli obblighi europei, infatti, dovranno raccogliere informazioni lungo la propria catena del valore e verificare l’affidabilità dei propri fornitori e partner. Di conseguenza, anche alle PMI potrà essere richiesto di fornire dati, dichiarazioni e garanzie in materia di: • emissioni, consumi energetici e politiche ambientali; • tutela dei lavoratori, salute e sicurezza, rispetto dei diritti umani e condizioni di lavoro; • assetti organizzativi, controlli interni, governance, tracciabilità e gestione dei rischi. La sostenibilità sta quindi diventando una vera e propria condizione di accesso alla supply chain. Essere in grado di documentare il proprio posizionamento ESG non rappresenta più un semplice elemento reputazionale, ma uno strumento concreto per continuare a operare con clienti strutturati, accedere a nuove opportunità commerciali e preservare la competitività sul mercato.Il ruolo chiave degli Amministratori
La disciplina ESG attribuisce agli amministratori un ruolo centrale nella gestione dei rischi e delle opportunità connesse alla sostenibilità. Non è più sufficiente una presa d’atto formale delle tematiche ambientali, sociali e di governance: gli organi amministrativi sono chiamati a integrarle concretamente nei processi decisionali e nei sistemi di controllo aziendale. In particolare, gli amministratori devono: valutare i rischi e gli impatti ESG nell’ambito delle scelte strategiche e imprenditoriali;adottare assetti organizzativi, amministrativi e di controllo adeguati a identificare, monitorare e gestire tali rischi;assicurare l’affidabilità, la completezza e la tracciabilità delle informazioni utilizzate ai fini della rendicontazione e della comunicazione al mercato. Tale impostazione si inserisce nel più ampio dovere degli amministratori di agire in modo informato e diligente. Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, il dovere di agire informati non può risolversi in una mera “prestazione di attesa”, ma richiede un’attività concreta di acquisizione, valutazione e monitoraggio delle informazioni rilevanti per la gestione dell’impresa. Un organo amministrativo che trascuri i rischi ESG, ometta di presidiare adeguatamente la filiera o non implementi sistemi di controllo idonei a intercettare criticità significative può pertanto esporsi a profili di responsabilità per violazione dei propri doveri gestori e di vigilanza.Conclusioni: dalla conformità normativa alla creazione di valore
La transizione verso modelli di business sostenibili rappresenta uno dei principali cambiamenti che stanno interessando il contesto economico e regolamentare europeo. La sostenibilità non costituisce più un tema circoscritto alla responsabilità sociale d’impresa, ma un fattore che incide direttamente sulla governance, sulla gestione dei rischi, sull’accesso al credito, sulle relazioni commerciali e sulla capacità competitiva delle imprese. In questo scenario, l’adeguamento ai requisiti ESG non dovrebbe essere considerato esclusivamente come un adempimento normativo, bensì come un’opportunità per rafforzare l’organizzazione aziendale, migliorare la trasparenza dei processi decisionali, incrementare l’affidabilità nei confronti di investitori, istituti finanziari e partner commerciali e consolidare il proprio posizionamento sul mercato. Le imprese che iniziano oggi a mappare i rischi ESG, strutturare adeguati sistemi di raccolta e gestione dei dati, presidiare la catena del valore e integrare la sostenibilità nei propri assetti di governance saranno maggiormente preparate ad affrontare le evoluzioni normative e le crescenti richieste del mercato, trasformando un obbligo regolamentare in un fattore di crescita e di vantaggio competitivo nel lungo periodo.
Il CCNL applicato nelle gare pubbliche: il principio di equivalenza retributiva e normativa come chiave di ammissibilità dell’offerta.
Indice
- L’evoluzione del CCNL negli appalti pubblici
- I requisiti del CCNL individuato dalla Stazione Appaltante
- Il principio di equivalenza e la libertà dell’operatore
- La verifica dell’equivalenza a cura dell’operatore economico
- La valutazione analitica della Stazione Appaltante
- Necessità di un approccio preventivo e conclusioni
L’evoluzione del CCNL negli appalti pubblici
Il tema dell’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro nelle procedure di evidenza pubblica si è progressivamente affermato come uno degli snodi centrali della disciplina degli appalti pubblici divenendo elemento sostanziale che incide direttamente sulla struttura dell’offerta economica. Il Codice dei contratti pubblici ha progressivamente rafforzato le garanzie in materia di tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici. Una delle ultime novità introdotte riguarda l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare negli atti di gara il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al personale impiegato nell’appalto.I requisiti del CCNL individuato dalla Stazione Appaltante
Sulla base dell’articolo 11 del Codice appalti, così come modificato dal Correttivo e come indicato nelle linee guida fornite dal Presidente dell’ANAC con Comunicato del 10.02.2026, il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante deve avere i seguenti requisiti: Deve essere in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;Deve essere stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;Deve essere strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune prestazioni, costituenti al massimo il 30% dell’appalto, siano riconducibili ad attività scorporabili e comunque secondarie o accessorie, è prevista la possibilità per la stazione appaltante di individuare un diverso e ulteriore Ccnl.Il principio di equivalenza e la libertà dell’operatore
L’art. 11, co. 3 del Codice Appalti, prevede, inoltre, che gli operatori economici possono indicare nella loro offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Le stazioni appaltanti, dunque, non possono imporre a pena di esclusione, l’applicazione di un determinato contratto collettivo, ben potendo l’operatore economico partecipare ad una procedura applicando un CCNL diverso, purché, però, garantisca tutele equivalenti. In altre parole, nel sistema delineato dal D.lgs. 36/2023 all’art. 11, il Legislatore ha esplicitamente riconosciuto la possibilità per l’operatore economico di indicare un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, introducendo al contempo un rigoroso principio di equivalenza retributiva e normativa, con un conseguente meccanismo obbligatoria di verifica. Questa innovazione rappresenta un punto di equilibrio tra due esigenze potenzialmente contrapposte: da un lato la necessità di garantire il rispetto dei minimi di tutela economica e normativa dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici, dall’altro la libertà organizzativa dell’operatore economico nella scelta del proprio modello contrattuale di riferimento.La verifica dell’equivalenza a cura dell’operatore economico
Il principio di equivalenza si sostanzia a livello procedurale nella necessità di verifica da parte della stazione appaltante che il CCNL indicato dall’operatore economico – oltre a riflettere la reale organizzazione del lavoro e la natura delle prestazioni dedotte in contratto – assicuri condizioni di lavoro complessivamente non inferiori rispetto a quelle previste dal contratto collettivo preso a riferimento dalla stazione appaltante, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo normativo. La valutazione non si limita, dunque, a un confronto meramente formale delle sigle contrattuali, ma richiede un’analisi sostanziale ed accurata delle tutele complessivamente garantite ai lavoratori, non sempre agevole. Sotto il profilo operativo, il primo esame dell’equivalenza è a cura dell’operatore economico che intende partecipare alla gara pubblica e che deve necessariamente allegare all’offerta una dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato rispetto a quello richiesto. La dichiarazione, per essere adeguatamente valutata, non deve limitarsi ad una dichiarazione formale, ma deve auspicabilmente indicare i parametri, sia retributivi che normativi, sulla base dei quali l’equivalenza è ritenuta sussistente. Ciò comporta un significativo aggravio di responsabilità nella fase di predisposizione dell’offerta, poiché l’indicazione di un CCNL diverso non può essere effettuata in modo discrezionale, ma deve essere supportata da una dimostrazione analitica della piena equivalenza rispetto al contratto collettivo di riferimento. Tale dimostrazione diventa parte integrante dell’offerta economica e può essere oggetto di verifica in sede amministrativa.La valutazione analitica della Stazione Appaltante
In fase di esame dell’offerta, infatti, la stazione appaltante è chiamata a svolgere la verifica articolata che investe non soltanto il livello retributivo minimo previsto dai due CCNL oggetto di comparazione, ma anche la disciplina di ulteriori elementi del rapporto quali, a titolo esemplificativo: la disciplina dell’orario di lavoro sia in termini di pagamento delle maggiorazioni che dei limiti massimi di svolgimento, la regolamentazione degli istituti relativi alle ferie, ai permessi, al trattamento della malattia e l’eventuale durata del periodo di comporto, nonché più in generale l’intero impianto normativo del rapporto di lavoro. Ne deriva che il principio di equivalenza introdotto dal d.lgs. 36/2023 non si traduce in una liberalizzazione della scelta del CCNL, ma in una regolazione più sofisticata che consente una flessibilità agli operatori economici, a fronte però di un controllo più penetrante da parte della stazione appaltante sulla reale tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.Necessità di un approccio preventivo e conclusioni
In questo quadro, la corretta gestione del tema contrattuale diventa per gli operatori economici un elemento strategico della partecipazione alle gare pubbliche, in quanto incide direttamente sull’ammissibilità dell’offerta, sulla sua valutazione economica e sulla successiva fase esecutiva del contratto. Ne deriva per gli operatori economici la necessità di un approccio necessariamente preventivo e coerente sin dalla fase di progettazione dell’offerta in cui la scelta del CCNL deve essere effettuata in modo consapevole e giuridicamente sostenibile, integrando valutazioni giuslavoristiche, organizzative ed economiche al fine di garantire la piena compatibilità tra struttura dei costi obblighi contrattuali e requisiti della lex specialis di gara. Per un corretto inquadramento del CCNL applicabile nelle gare ad evidenza pubblica e per la gestione delle verifiche di equivalenza retributiva e normativa previste dal d.lgs. 36/2023, è dunque opportuno avvalersi di un’assistenza specialistica – sia in ambito amministrativo e che giuslavoristico, al fine di prevenire criticità e garantire la piena sostenibilità giuridica ed economica dell’offerta. Articolo scritto in collaborazione con l’Avv. Camilla Amunni.
Legge pinto: sul risarcimento del danno derivante dal ritardo nelle procedure concorsuali
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- L’applicazione alle procedure concorsuali
- Durata ragionevole della procedura
- Chi può chiedere il risarcimento
- Criteri di liquidazione dell’indennizzo
- Termini per proporre la domanda
- Il caso delle procedure fallimentari
- In conclusione la Legge Pinto offre uno strumento concreto per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’eccessiva durata dei procedimenti, risultando particolarmente rilevante nelle procedure concorsuali.
L’applicazione alle procedure concorsuali
Un ambito particolarmente rilevante è rappresentato dalle procedure concorsuali (fallimenti, liquidazioni giudiziali, ecc.), spesso caratterizzate da elevata complessità e tempi di definizione molto lunghi. Tali ritardi incidono in modo significativo, soprattutto, sulla posizione dei creditori. Per comprendere il funzionamento del rimedio previsto dalla Legge Pinto in questo contesto, è utile analizzarne i principali aspetti.Durata ragionevole della procedura
Per le procedure concorsuali, la giurisprudenza individua generalmente: 6 anni come durata ragionevole per procedure di media complessità;7 anni per quelle di particolare complessità. Il superamento di tali limiti comporta il sorgere del diritto all’equo indennizzo.Chi può chiedere il risarcimento
È legittimato ad agire il creditore insinuato al passivo che: sia rimasto insoddisfatto, oppureabbia ottenuto solo una soddisfazione parziale a causa dell’insufficienza dell’attivo. Non è invece equiparabile a tale posizione quella di soggetti le cui pretese risultino infondate, sin dall’origine o per fatti sopravvenuti. L’ammissione al passivo, infatti, implica una valutazione positiva sulla fondatezza del credito, escludendo che lo stesso possa essere considerato infondato nel successivo giudizio per equa riparazione.Criteri di liquidazione dell’indennizzo
L’art. 2-bis della Legge n. 89/2001 stabilisce che il giudice possa liquidare: una somma compresa tra 400 e 800 euro per ogni anno (o frazione superiore a sei mesi) eccedente la durata ragionevole. Sono inoltre previste variazioni: aumento fino al 40% per gli anni successivi al settimo;riduzione fino al 20% se le parti sono più di dieci;riduzione fino al 40% se le parti superano le cinquanta.Termini per proporre la domanda
Ai sensi dell’art. 4 della Legge Pinto, la domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. Il rispetto di tale termine è essenziale: la sua inosservanza comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Per individuare correttamente il dies a quo, è necessario analizzare con attenzione la cronologia del procedimento. In linea generale, il termine decorre dal momento in cui il provvedimento conclusivo non è più impugnabile.Il caso delle procedure fallimentari
La Corte di Cassazione ha chiarito che, nelle procedure fallimentari, il termine decorre dalla definitività del decreto di chiusura. In particolare: se il decreto è stato comunicato, diventa definitivo dopo 30 giorni;se non è stato comunicato, si applica il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (sei mesi o un anno, a seconda della normativa applicabile), tenendo conto della sospensione feriale.In conclusione la Legge Pinto offre uno strumento concreto per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’eccessiva durata dei procedimenti, risultando particolarmente rilevante nelle procedure concorsuali.
In tale ambito, i creditori dispongono di un rimedio effettivo per tutelare i propri diritti, in linea con gli standard europei di garanzia del giusto processo. Articolo scritto da Avv. Francesca Pelli
Direttiva greenwashing. Focus sull’e-commerce, impatti ed adeguamenti necessari.
NIS2: Prossimi adempimenti alla luce delle ultime Determinazioni e Linee Guida dell’ACN
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Le Determinazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“ACN”) n. 379887 e n. 379907 di Dicembre 2025 hanno introdotto importanti aggiornamenti operativi per le aziende italiane in relazione all’attuazione della Direttiva NIS 2, delineano un quadro operativo aggiornato e particolarmente attento a questioni attinenti alle misure di sicurezza, alla gestione degli incidenti e agli obblighi di comunicazione tramite il Portale ACN. Il Quadro normativo: La Direttiva NIS 2 mira a stabilire un elevato livello comune di cybersicurezza in tutta l’Unione Europea, superando e abrogando la precedente Direttiva NIS (2016/1148). In questo contesto, l’ACN, in qualità di autorità nazionale per la cybersicurezza, ha definito un percorso di adeguamento per i soggetti “essenziali” e “importanti” rientranti nel perimetro normativo, scandito da precise tempistiche e obblighi documentali.Prossimi adempimenti per le organizzazioni:
Una volta registrate sulla piattaforma ACN e ricevuta la comunicazione formale di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS, le organizzazioni sono tenute a rispettare due scadenze fondamentali per l’implementazione delle misure di sicurezza. Entro 9 mesi dalla ricezione della comunicazione, i soggetti NIS devono attivare le “specifiche di base” relative ai processi di gestione e notifica degli incidenti significativi. Ciò implica la creazione e l’operatività di un sistema dedicato in grado di rilevare tempestivamente un incidente, gestirne la risposta, assicurare il ripristino dei sistemi e, in un’ottica di miglioramento continuo, rafforzare la capacità di reazione a minacce future; Entro 18 mesi dalla comunicazione è richiesta l’adozione delle “misure di sicurezza di base”, che costituiscono l’insieme minimo di controlli tecnici e organizzativi per la protezione delle reti e dei sistemi informativi. Non solo. La normativa prevede una serie di adempimenti che dovranno ripetersi annualmente. Con riguardo al corrente anno la prossima e imminente scadenza è prevista per il 28 febbraio 2026, data entro la quale le organizzazioni non ancora registrate dovranno provvedere alla registrazione sul portale NIS e le organizzazioni inserite nell’elenco dei soggetti NIS nel corso del 2025, dovranno aggiornare la propria dichiarazione ai fini della registrazione 2026. Oltre alla registrazione iniziale, è previsto un obbligo di aggiornamento periodico. Ogni anno, infatti, nella finestra temporale compresa tra il 15 aprile e il 31 maggio, i soggetti NIS dovranno accedere al portale per confermare o aggiornare i dati di contatto, le informazioni sugli organi direttivi, le sedi operative e i referenti del proprio CSIRT (Computer Security Incident Response Team). L’adeguamento alla normativa NIS 2 non è una mera formalità, ma un obbligo giuridico la cui violazione comporta conseguenze significative. La mancata registrazione, l’omesso aggiornamento delle informazioni o la violazione degli obblighi di comunicazione possono dare luogo all’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del decreto di recepimento della direttiva. Firenze Legale offre supporto nell’analisi della conformità, nella redazione della documentazione e nella gestione dei rapporti con le autorità, per garantire una compliance efficace e sicura.
Verso l’attuazione della direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e la parità salariale
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- I nuovi obblighi di trasparenza per i datori di lavoro previsti dalla Direttiva
- Il rafforzamento dei meccanismi di tutela
- Lo Schema di Decreto Legislativo di Attuazione adottato il 6.02.2026: novità e specificità italiane
- Integrazione con l’ordinamento esistente e semplificazione e possibili criticità:
- Conclusioni e prospettive per le aziende
I nuovi obblighi di trasparenza per i datori di lavoro previsti dalla Direttiva
Trasparenza in fase di selezione: I candidati a un impiego acquisiscono il diritto di ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva, basata su criteri oggettivi e neutri.Viene introdotto un divieto esplicito per i datori di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro.Gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali devono essere formulati in modo neutro sotto il profilo del genere. Trasparenza in costanza di rapporto: Criteri di progressione: I datori di lavoro devono rendere facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri, che devono essere oggettivi e neutri, utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica.Diritto di informazione individuale: I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto informazioni sul proprio livello retributivo e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Un elemento centrale è la definizione onnicomprensiva di “retribuzione”, che include non solo il salario base, ma anche tutti i “componenti complementari o variabili” pagati direttamente o indirettamente, in denaro o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del suo impiego. La direttiva chiarisce anche i concetti di “stesso lavoro” e “lavoro di pari valore”, stabilendo che la valutazione della comparabilità delle mansioni deve basarsi su criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, quali le competenze, l’impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro.Divieto di clausole di riservatezza: Viene sancito il principio per cui ai lavoratori non può essere impedito, tramite clausole contrattuali, di rendere nota la propria retribuzione al fine di garantire l’applicazione del principio della parità retributiva Obblighi di reporting sul divario retributivo: Per i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti, la direttiva introduce, inoltre, specifici obblighi di comunicazione periodica sul divario retributivo di genere all’interno dell’azienda. Tali informazioni dovranno essere fornite alle autorità competenti e rese accessibili ai rappresentanti dei lavoratori. Valutazione congiunta delle retribuzioni: Qualora il reporting evidenzi un divario retributivo di genere medio superiore al 5% in una determinata categoria di lavoratori, e il datore di lavoro non sia in grado di giustificare tale divario sulla base di criteri oggettivi e neutri, scatta l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori.Il rafforzamento dei meccanismi di tutela
La direttiva non si limita a introdurre obblighi di trasparenza, ma potenzia significativamente gli strumenti di tutela a disposizione dei lavoratori. Inversione dell’onere della prova: Se un lavoratore fornisce elementi di fatto che lasciano presumere una discriminazione retributiva, l’onere della prova si sposta sul datore di lavoro, che dovrà dimostrare l’assenza di discriminazione. Questo principio rafforza un principio già presente nella giurisprudenza nazionale ed europea oltre che nella normativa nazionale, che attenua il regime probatorio ordinario nei casi di discriminazione diretta o indiretta. Diritto al risarcimento: i lavoratori che hanno subito una discriminazione retributiva basata sul sesso hanno diritto a un risarcimento completo, che deve includere il recupero integrale delle retribuzioni arretrate, dei bonus e dei pagamenti in natura, oltre al risarcimento per le opportunità perse e per il danno non patrimoniale.Sanzioni: Gli Stati membri dovranno introdurre sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive” per le violazioni delle norme sulla parità retributiva. La direttiva prevede esplicitamente che tali sanzioni debbano includere ammende.Lo Schema di Decreto Legislativo di Attuazione adottato il 6.02.2026: novità e specificità italiane
Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva, pur seguendone l’impianto come sopra ripercorso, introduce alcune specificità e novità che riflettono le caratteristiche dell’ordinamento e del sistema di relazioni industriali italiano. Ruolo della Contrattazione Collettiva: Lo schema di decreto valorizza il ruolo della contrattazione collettiva, stabilendo una presunzione relativa di conformità ai principi di parità e trasparenza per i datori di lavoro che applicano un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.Precisazioni sull’ambito di applicazione e sulle definizioni della Direttiva: Lo schema di decreto esclude esplicitamente dall’applicazione alcune tipologie contrattuali come l’apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente. In discontinuità parziale con la definizione onnicomprensiva della direttiva, il decreto attuativo precisa che dalla nozione di “livello retributivo” sono esclusi i trattamenti economici individuali non strutturali (es. superminimi individuali, premi una tantum) riconosciuti su base personale e discrezionale, purché fondati su criteri oggettivi individuali. Questa scelta, basata sul considerando 17 della direttiva, restringe il perimetro degli elementi retributivi da considerare ai fini della comparazione. Esenzioni e adeguamenti: Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, l’obbligo di rendere accessibili i criteri di progressione economica è reso facoltativo, al fine di non gravare eccessivamente sulle micro e piccole imprese.Una significativa discontinuità riguarda la valutazione congiunta delle retribuzioni (Art. 10): lo schema di decreto ne esclude l’applicazione al settore pubblico, ritenendo che questo sia già dotato di sistemi di garanzia a presidio della parità di genere.Integrazione con l’ordinamento esistente e semplificazione e possibili criticità:
La relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che diverse disposizioni della direttiva non sono state recepite esplicitamente in quanto già coperte dalla normativa nazionale. Tra queste, l’inversione dell’onere della prova (Art. 18 della direttiva), già prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 198/2006, che attenua il regime probatorio ordinario nei casi di discriminazione. Anche le norme su tutela giurisdizionale, accesso alle prove e prescrizione sono considerate già presenti nell’ordinamento italiano. Inoltre, per ridurre gli oneri amministrativi, si prevede che gli obblighi di comunicazione dei dati sul divario retributivo possano essere assolti tramite l’acquisizione automatica di informazioni già in possesso di enti come INPS e INAIL, disposizione che di fatto va a limitare in modo considerevole la portata degli obblighi di comunicazione da parte delle imprese. Il decreto al momento non è stato approvato, dovendo ancora superare il parere delle Camere e il confronto con le rappresentanze sindacali e potrebbe pertanto subire modifiche e integrazioni.Conclusioni e prospettive per le aziende
Ad ogni modo, la Direttiva sulla trasparenza retributiva e l’avvio del processo di adeguamento da parte dell’Italia impone un cambio di paradigma culturale e gestionale. Le aziende sono chiamate a una maggiore responsabilità e proattività ed è fondamentale che i datori di lavoro inizino sin da ora a: Analizzare e rivedere le proprie politiche retributive e i sistemi di classificazione del personale per garantirne l’oggettività e la neutralità di genere.Prepararsi a gestire le richieste di informazioni da parte dei candidati e dei dipendenti.Implementare sistemi di raccolta dati per adempiere agli obblighi di reporting sul divario retributivo.Avviare un dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali per affrontare e risolvere eventuali disparità ingiustificate. L’adeguamento non deve essere visto solo come un obbligo normativo, ma come un’opportunità per migliorare l’equità interna, attrarre e trattenere talenti e rafforzare la propria reputazione aziendale in un mercato del lavoro sempre più attento ai valori di inclusione e parità.
La Composizione Negoziata della Crisi (CNC): guida pratica e sviluppi recenti
L’avviso di indagine di mercato è utilizzabile negli affidamenti diretti?