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Il subappalto necessario o qualificatorio. Si può partecipare ad una procedura senza indicare il subappaltatore qualificante nel DGUE?

Il subappalto necessario o qualificatorio costituisce un istituto che per sua forma si distingue da quello tradizionale, oggi disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto non rappresenta espressione dell’autonomia organizzativa di un’impresa, bensì nasce dall’esigenza di integrare specifiche qualificazioni richieste per l’esecuzione delle prestazioni scorporabili che l’impresa, al momento della presentazione dell’offerta, non possiede. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2 novembre 2015 aveva stabilito i principi fondamentali dell’istituto, specificando che per la partecipazione alla gara è sufficiente che l’impresa sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, mentre le lavorazioni relative alle categorie scorporabili, oggi per lo più a qualificazione obbligatoria, devono essere necessariamente subappaltate ad imprese provviste della pertinente qualificazione. All’esito di varie ricostruzioni giurisprudenziali, è da ritenersi pienamente ammissibile la possibilità di ricorrere al subappalto (qualificante) laddove l’operatore economico partecipante alla procedura non sia in possesso di requisiti volti allo svolgimento di attività scorporabili (e dunque subappaltabili). Tale ammissibilità ripercuote i suoi effetti e pone criticità con riferimento alla compilazione del DGUE al momento di presentazione dell’offerta. Differentemente dal sub-appalto facoltativo, per cui l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni contrattuali è frutto di una libera scelta imprenditoriale, quello qualificatorio si caratterizza, al contrario per la circostanza che il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando di gara e, dunque, è imposto dal difetto di qualifica dell’operatore che in assenza non potrebbe essere ammesso a partecipare. Per tale assunto, si rileva l’importanza della dichiarazione di subappaltare l’esercizio delle categorie scorporabili, fin dal DGUE. Fino a tempi relativamente recenti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato riteneva che il ricorso al sub-appalto necessario dovesse essere oggetto di una dichiarazione espressa e puntuale già in sede di partecipazione alla gara (Con. Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8761). Secondo tale orientamento, non era sufficiente una generica manifestazione di volontà, ma occorreva un’esplicita indicazione dell’intenzione di ricorrere al subappalto necessario. Tuttavia, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3053 del 17 aprile del 2026, ha chiarito che la dichiarazione resa nel DGUE può essere sufficiente a manifestare la volontà di voler ricorrere all’istituto, anche se non utilizza formule particolarmente dettagliate. Il punto decisivo è che dalla documentazione di gara emerga in modo riconoscibile la volontà dell’operatore economico di subappaltare le lavorazioni che non può eseguire direttamente. Secondo la giurisprudenza, infatti, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico tra subappalto “ordinario” e subappalto “necessario” (anche sotto il profilo della forma della dichiarazione), è sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465 riforma T.A.R Lazio, Sez. I, n. 8817/2025). Pertanto, ai fini della compilazione del DGUE, è sufficiente indicare l’intenzione di subappaltare attività scorporabili laddove l’operatore partecipante sia sprovvisto di un requisito relativo ad attività subappaltabili.
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ESG e due diligence: cosa devono fare le imprese

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Fino a pochi anni fa, parlare di sostenibilità in azienda era spesso relegato a iniziative di marketing o a dichiarazioni di intenti. Oggi, quello scenario è radicalmente cambiato. L’Unione Europea, con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), ha trasformato i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) in un pilastro della compliance aziendale. Non si tratta più di “apparire” sostenibili, ma di “esserlo” in modo strutturato, misurabile e verificabile. Per le imprese, questo significa integrare la sostenibilità nella governance, nei controlli e nella strategia, con impatti diretti sulla responsabilità degli amministratori e sulla competitività lungo tutta la filiera.

ESG: cosa significa

L’acronimo ESG non rappresenta un concetto astratto, ma un sistema di analisi che valuta l’impresa sulla base di tre dimensioni fondamentali: ambientale, sociale e di governance. Environmental (Ambientale): Come gestisci le emissioni, i consumi energetici, le risorse, i rifiuti? Hai una strategia per l’economia circolare e per affrontare i rischi climatici? Social (Sociale): Quali sono le condizioni di salute e sicurezza per i tuoi dipendenti? Come garantisci i diritti umani e il lavoro dignitoso lungo la tua catena di fornitura? Come investi in formazione e inclusione? Governance (Governo Societario): Come funziona il tuo CdA? Come gestisci i rischi (inclusa la corruzione)? Quali sono i tuoi sistemi di controllo interno? Quanto sei trasparente nelle tue decisioni? La vera sfida non è elencare buone pratiche, ma integrare la gestione di questi fattori nei processi decisionali quotidiani dell’azienda.

La CSRD: dalla rendicontazione non finanziaria alla rendicontazione di sostenibilità

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (Direttiva (UE) 2022/2464) ha profondamente innovato il sistema europeo di rendicontazione della sostenibilità, con l’obiettivo di garantire che le informazioni ESG siano raccolte, misurate e comunicate secondo criteri di affidabilità, trasparenza e comparabilità analoghi a quelli già richiesti per l’informativa economico-finanziaria. Uno degli elementi centrali della disciplina è il principio della doppia materialità, in base al quale le imprese devono valutare la sostenibilità da una duplice prospettiva. Da un lato, occorre analizzare in che modo i fattori ambientali, sociali e di governance possano influire sulle performance economiche, sulla situazione patrimoniale e sulle prospettive dell’impresa (outside-in perspective). Dall’altro, è necessario valutare gli impatti che l’attività aziendale produce sull’ambiente, sulle persone e sulla società nel suo complesso (inside-out perspective). La rendicontazione di sostenibilità non si limita pertanto a descrivere le politiche adottate dall’impresa, ma richiede un’attività strutturata di identificazione, misurazione e gestione dei rischi, degli impatti e delle opportunità connessi ai fattori ESG.

Come prepararsi agli obblighi previsti dalla CSRD

L’adeguamento alla CSRD richiede un percorso organizzativo articolato che coinvolge funzioni aziendali, organi di controllo e organo amministrativo. In particolare, le imprese dovranno: Effettuare l’analisi di doppia materialità: individuare e valutare i principali impatti, rischi e opportunità connessi ai fattori ESG, sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo degli effetti generati dall’attività aziendale sull’ambiente e sulle persone.Strutturare processi di raccolta e gestione dei dati ESG: predisporre procedure, responsabilità e sistemi informativi idonei a garantire la raccolta continuativa e verificabile delle informazioni necessarie alla rendicontazione.Predisporre la rendicontazione secondo gli ESRS: redigere il report di sostenibilità conformemente agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che definiscono contenuti, metriche e modalità di rappresentazione delle informazioni.Integrare la sostenibilità negli assetti di governance: assicurare il coinvolgimento dell’organo amministrativo e dei sistemi di controllo nella supervisione dei rischi ESG, nell’approvazione delle strategie di sostenibilità e nel monitoraggio degli obiettivi aziendali.Garantire la verifica esterna delle informazioni: la rendicontazione di sostenibilità sarà soggetta a un processo di verifica da parte di un revisore indipendente, chiamato a verificare la conformità e l’affidabilità delle informazioni comunicate.

La CSDDD: la sostenibilità si estende all’intera catena del valore

Accanto agli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) impone alle imprese un approccio più ampio e sostanziale alla gestione dei rischi ESG. La direttiva richiede infatti alle società rientranti nel proprio ambito di applicazione di adottare un sistema continuativo di due diligence volto a identificare, prevenire, mitigare e, ove necessario, porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente derivanti dalle proprie attività. L’elemento più innovativo della disciplina consiste nell’estensione di tali obblighi oltre i confini dell’impresa. L’attenzione non è più rivolta esclusivamente alle attività svolte direttamente dalla società, ma all’intera catena del valore, comprendendo società controllate, fornitori, subfornitori e, più in generale, i partner commerciali coinvolti nelle attività aziendali. Ne deriva un significativo ampliamento delle responsabilità organizzative e dei sistemi di controllo, che dovranno essere in grado di intercettare e gestire i rischi ESG lungo tutta la filiera produttiva e commerciale.

Gli adempimenti richiesti alle imprese

Per conformarsi ai requisiti della CSDDD, le imprese dovranno adottare procedure strutturate di due diligence, che comprendono, tra l’altro: Mappatura della catena del valore: identificare i soggetti coinvolti nelle attività aziendali e nei rapporti commerciali rilevanti, acquisendo una conoscenza adeguata della filiera e delle aree maggiormente esposte a rischi ESG.Valutazione dei rischi e degli impatti: analizzare i potenziali effetti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente, quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento del lavoro, lavoro minorile o forzato, discriminazioni, violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza, inquinamento e danni ambientali.Adozione di misure preventive e correttive: implementare politiche, procedure contrattuali, controlli e piani di intervento finalizzati a prevenire o mitigare i rischi individuati e, ove necessario, a porre rimedio alle violazioni riscontrate.Attivazione di meccanismi di segnalazione e reclamo: istituire canali idonei a consentire a lavoratori, stakeholder e soggetti interessati di segnalare situazioni di rischio o possibili violazioni, garantendo adeguate tutele e procedure di gestione delle segnalazioni.Monitoraggio e aggiornamento continuo: verificare periodicamente l’efficacia delle misure adottate e aggiornare il sistema di due diligence in funzione dell’evoluzione dei rischi, delle attività aziendali e della struttura della catena del valore. La CSDDD segna quindi il passaggio da una logica di mera conformità documentale a un modello di gestione attiva dei rischi ESG, nel quale la capacità di conoscere, presidiare e monitorare la propria filiera diventa un elemento essenziale della governance aziendale.

Le nuove scadenze ed il coinvolgimento indiretto delle PMI

Con il “Pacchetto Omnibus” del 2025, l’UE ha concesso più tempo per l’adeguamento. CSRD: Per le grandi imprese non ancora soggette a obblighi, la prima rendicontazione slitta al 2028 (sull’esercizio 2027). CSDDD: Gli Stati membri avranno tempo fino al 26 luglio 2027 per recepire la direttiva, con le prime applicazioni per le imprese più grandi a partire dal 26 luglio 2028. Nonostante il differimento di alcune scadenze, il mercato si sta già muovendo nella direzione tracciata dalla normativa europea. Banche, investitori, grandi clienti e capofiliera stanno progressivamente integrando i criteri ESG nei propri processi di valutazione, selezione e monitoraggio dei partner commerciali. Per le imprese, quindi, la sostenibilità non rileva soltanto come obbligo normativo futuro, ma come requisito attuale di affidabilità, accesso al credito e competitività. Ignorare questi profili significa esporsi al rischio di esclusione da gare, filiere produttive, rapporti di fornitura e opportunità di finanziamento.

Effetto a cascata per le PMI

Anche le PMI che non rientrano direttamente nel perimetro applicativo della CSRD o della CSDDD saranno sempre più coinvolte in via indiretta. Le imprese soggette agli obblighi europei, infatti, dovranno raccogliere informazioni lungo la propria catena del valore e verificare l’affidabilità dei propri fornitori e partner. Di conseguenza, anche alle PMI potrà essere richiesto di fornire dati, dichiarazioni e garanzie in materia di: • emissioni, consumi energetici e politiche ambientali; • tutela dei lavoratori, salute e sicurezza, rispetto dei diritti umani e condizioni di lavoro; • assetti organizzativi, controlli interni, governance, tracciabilità e gestione dei rischi. La sostenibilità sta quindi diventando una vera e propria condizione di accesso alla supply chain. Essere in grado di documentare il proprio posizionamento ESG non rappresenta più un semplice elemento reputazionale, ma uno strumento concreto per continuare a operare con clienti strutturati, accedere a nuove opportunità commerciali e preservare la competitività sul mercato.

Il ruolo chiave degli Amministratori

La disciplina ESG attribuisce agli amministratori un ruolo centrale nella gestione dei rischi e delle opportunità connesse alla sostenibilità. Non è più sufficiente una presa d’atto formale delle tematiche ambientali, sociali e di governance: gli organi amministrativi sono chiamati a integrarle concretamente nei processi decisionali e nei sistemi di controllo aziendale. In particolare, gli amministratori devono: valutare i rischi e gli impatti ESG nell’ambito delle scelte strategiche e imprenditoriali;adottare assetti organizzativi, amministrativi e di controllo adeguati a identificare, monitorare e gestire tali rischi;assicurare l’affidabilità, la completezza e la tracciabilità delle informazioni utilizzate ai fini della rendicontazione e della comunicazione al mercato. Tale impostazione si inserisce nel più ampio dovere degli amministratori di agire in modo informato e diligente. Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, il dovere di agire informati non può risolversi in una mera “prestazione di attesa”, ma richiede un’attività concreta di acquisizione, valutazione e monitoraggio delle informazioni rilevanti per la gestione dell’impresa. Un organo amministrativo che trascuri i rischi ESG, ometta di presidiare adeguatamente la filiera o non implementi sistemi di controllo idonei a intercettare criticità significative può pertanto esporsi a profili di responsabilità per violazione dei propri doveri gestori e di vigilanza.

Conclusioni: dalla conformità normativa alla creazione di valore

La transizione verso modelli di business sostenibili rappresenta uno dei principali cambiamenti che stanno interessando il contesto economico e regolamentare europeo. La sostenibilità non costituisce più un tema circoscritto alla responsabilità sociale d’impresa, ma un fattore che incide direttamente sulla governance, sulla gestione dei rischi, sull’accesso al credito, sulle relazioni commerciali e sulla capacità competitiva delle imprese. In questo scenario, l’adeguamento ai requisiti ESG non dovrebbe essere considerato esclusivamente come un adempimento normativo, bensì come un’opportunità per rafforzare l’organizzazione aziendale, migliorare la trasparenza dei processi decisionali, incrementare l’affidabilità nei confronti di investitori, istituti finanziari e partner commerciali e consolidare il proprio posizionamento sul mercato. Le imprese che iniziano oggi a mappare i rischi ESG, strutturare adeguati sistemi di raccolta e gestione dei dati, presidiare la catena del valore e integrare la sostenibilità nei propri assetti di governance saranno maggiormente preparate ad affrontare le evoluzioni normative e le crescenti richieste del mercato, trasformando un obbligo regolamentare in un fattore di crescita e di vantaggio competitivo nel lungo periodo.
Appalti pubblici Approfondimenti Diritto del lavoro

Il CCNL applicato nelle gare pubbliche: il principio di equivalenza retributiva e normativa come chiave di ammissibilità dell’offerta.

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L’evoluzione del CCNL negli appalti pubblici

Il tema dell’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro nelle procedure di evidenza pubblica si è progressivamente affermato come uno degli snodi centrali della disciplina degli appalti pubblici divenendo elemento sostanziale che incide direttamente sulla struttura dell’offerta economica. Il Codice dei contratti pubblici ha progressivamente rafforzato le garanzie in materia di tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici. Una delle ultime novità introdotte riguarda l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare negli atti di gara il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al personale impiegato nell’appalto.

I requisiti del CCNL individuato dalla Stazione Appaltante

Sulla base dell’articolo 11 del Codice appalti, così come modificato dal Correttivo e come indicato nelle linee guida fornite dal Presidente dell’ANAC con Comunicato del 10.02.2026, il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante deve avere i seguenti requisiti: Deve essere in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;Deve essere stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;Deve essere strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune prestazioni, costituenti al massimo il 30% dell’appalto, siano riconducibili ad attività scorporabili e comunque secondarie o accessorie, è prevista la possibilità per la stazione appaltante di individuare un diverso e ulteriore Ccnl.

Il principio di equivalenza e la libertà dell’operatore

L’art. 11, co. 3 del Codice Appalti, prevede, inoltre, che gli operatori economici possono indicare nella loro offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. Le stazioni appaltanti, dunque, non possono imporre a pena di esclusione, l’applicazione di un determinato contratto collettivo, ben potendo l’operatore economico partecipare ad una procedura applicando un CCNL diverso, purché, però, garantisca tutele equivalenti. In altre parole, nel sistema delineato dal D.lgs. 36/2023 all’art. 11, il Legislatore ha esplicitamente riconosciuto la possibilità per l’operatore economico di indicare un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, introducendo al contempo un rigoroso principio di equivalenza retributiva e normativa, con un conseguente  meccanismo obbligatoria di verifica. Questa innovazione rappresenta un punto di equilibrio tra due esigenze potenzialmente contrapposte: da un lato la necessità di garantire il rispetto dei minimi di tutela economica e normativa dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici, dall’altro la libertà organizzativa dell’operatore economico nella scelta del proprio modello contrattuale di riferimento.

La verifica dell’equivalenza a cura dell’operatore economico

Il principio di equivalenza si sostanzia a livello procedurale nella necessità di verifica da parte della stazione appaltante che il CCNL indicato dall’operatore economico – oltre a riflettere la reale organizzazione del lavoro e la natura delle prestazioni dedotte in contratto – assicuri condizioni di lavoro complessivamente non inferiori rispetto a quelle previste dal contratto collettivo preso a riferimento dalla stazione appaltante, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo normativo. La valutazione non si limita, dunque, a un confronto meramente formale delle sigle contrattuali, ma richiede un’analisi sostanziale ed accurata delle tutele complessivamente garantite ai lavoratori, non sempre agevole. Sotto il profilo operativo, il primo esame dell’equivalenza è a cura dell’operatore economico che intende partecipare alla gara pubblica e che deve necessariamente allegare all’offerta una dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato rispetto a quello richiesto. La dichiarazione, per essere adeguatamente valutata, non deve limitarsi ad una dichiarazione formale, ma deve auspicabilmente indicare i parametri, sia retributivi che normativi, sulla base dei quali l’equivalenza è ritenuta sussistente. Ciò comporta un significativo aggravio di responsabilità nella fase di predisposizione dell’offerta, poiché l’indicazione di un CCNL diverso non può essere effettuata in modo discrezionale, ma deve essere supportata da una dimostrazione analitica della piena equivalenza rispetto al contratto collettivo di riferimento. Tale dimostrazione diventa parte integrante dell’offerta economica e può essere oggetto di verifica in sede amministrativa.

La valutazione analitica della Stazione Appaltante

In fase di esame dell’offerta, infatti, la stazione appaltante è chiamata a svolgere la verifica articolata che investe non soltanto il livello retributivo minimo previsto dai due CCNL oggetto di comparazione, ma anche la disciplina di ulteriori elementi del rapporto quali, a titolo esemplificativo: la disciplina dell’orario di lavoro sia in termini di pagamento delle maggiorazioni che dei limiti massimi di svolgimento, la regolamentazione degli istituti relativi alle ferie, ai permessi, al trattamento della malattia e l’eventuale durata del periodo di comporto, nonché più in generale  l’intero impianto normativo del rapporto di lavoro. Ne deriva che il principio di equivalenza introdotto dal d.lgs. 36/2023 non si traduce in una liberalizzazione della scelta del CCNL, ma in una regolazione più sofisticata che consente una flessibilità agli operatori economici, a fronte però di un controllo più penetrante da parte della stazione appaltante sulla reale tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.

Necessità di un approccio preventivo e conclusioni

In questo quadro, la corretta gestione del tema contrattuale diventa per gli operatori economici un elemento strategico della partecipazione alle gare pubbliche, in quanto incide direttamente sull’ammissibilità dell’offerta, sulla sua valutazione economica e sulla successiva fase esecutiva del contratto. Ne deriva per gli operatori economici la necessità di un approccio necessariamente preventivo e coerente sin dalla fase di progettazione dell’offerta in cui la scelta del CCNL deve essere effettuata in modo consapevole e giuridicamente sostenibile, integrando valutazioni giuslavoristiche, organizzative ed economiche al fine di garantire la piena compatibilità tra struttura dei costi obblighi contrattuali e requisiti della lex specialis di gara. Per un corretto inquadramento del CCNL applicabile nelle gare ad evidenza pubblica e per la gestione delle verifiche di equivalenza retributiva e normativa previste dal d.lgs. 36/2023, è dunque opportuno avvalersi di un’assistenza specialistica – sia in ambito amministrativo e che giuslavoristico, al fine di prevenire criticità e garantire la piena sostenibilità giuridica ed economica dell’offerta. Articolo scritto in collaborazione con l’Avv. Camilla Amunni.
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Legge pinto: sul risarcimento del danno derivante dal ritardo nelle procedure concorsuali

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La Legge n. 89 del 24 marzo 2001, nota come Legge Pinto, costituisce nell’ordinamento italiano il principale strumento di tutela del diritto alla ragionevole durata del processo. Tale principio è sancito sia dall’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), sia dall’art. 111, comma 2, della Costituzione. La normativa riconosce a chi abbia subito un danno – patrimoniale o non patrimoniale – a causa dell’eccessiva durata di un procedimento giudiziario il diritto di agire per ottenere un’equa riparazione.

L’applicazione alle procedure concorsuali

Un ambito particolarmente rilevante è rappresentato dalle procedure concorsuali (fallimenti, liquidazioni giudiziali, ecc.), spesso caratterizzate da elevata complessità e tempi di definizione molto lunghi. Tali ritardi incidono in modo significativo, soprattutto, sulla posizione dei creditori. Per comprendere il funzionamento del rimedio previsto dalla Legge Pinto in questo contesto, è utile analizzarne i principali aspetti.

Durata ragionevole della procedura

Per le procedure concorsuali, la giurisprudenza individua generalmente: 6 anni come durata ragionevole per procedure di media complessità;7 anni per quelle di particolare complessità. Il superamento di tali limiti comporta il sorgere del diritto all’equo indennizzo.

Chi può chiedere il risarcimento

È legittimato ad agire il creditore insinuato al passivo che: sia rimasto insoddisfatto, oppureabbia ottenuto solo una soddisfazione parziale a causa dell’insufficienza dell’attivo. Non è invece equiparabile a tale posizione quella di soggetti le cui pretese risultino infondate, sin dall’origine o per fatti sopravvenuti. L’ammissione al passivo, infatti, implica una valutazione positiva sulla fondatezza del credito, escludendo che lo stesso possa essere considerato infondato nel successivo giudizio per equa riparazione.

Criteri di liquidazione dell’indennizzo

L’art. 2-bis della Legge n. 89/2001 stabilisce che il giudice possa liquidare: una somma compresa tra 400 e 800 euro per ogni anno (o frazione superiore a sei mesi) eccedente la durata ragionevole. Sono inoltre previste variazioni: aumento fino al 40% per gli anni successivi al settimo;riduzione fino al 20% se le parti sono più di dieci;riduzione fino al 40% se le parti superano le cinquanta.

Termini per proporre la domanda

Ai sensi dell’art. 4 della Legge Pinto, la domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva. Il rispetto di tale termine è essenziale: la sua inosservanza comporta la perdita del diritto all’indennizzo. Per individuare correttamente il dies a quo, è necessario analizzare con attenzione la cronologia del procedimento. In linea generale, il termine decorre dal momento in cui il provvedimento conclusivo non è più impugnabile.

Il caso delle procedure fallimentari

La Corte di Cassazione ha chiarito che, nelle procedure fallimentari, il termine decorre dalla definitività del decreto di chiusura. In particolare: se il decreto è stato comunicato, diventa definitivo dopo 30 giorni;se non è stato comunicato, si applica il termine lungo ex art. 327 c.p.c. (sei mesi o un anno, a seconda della normativa applicabile), tenendo conto della sospensione feriale.

In conclusione la Legge Pinto offre uno strumento concreto per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’eccessiva durata dei procedimenti, risultando particolarmente rilevante nelle procedure concorsuali.

In tale ambito, i creditori dispongono di un rimedio effettivo per tutelare i propri diritti, in linea con gli standard europei di garanzia del giusto processo. Articolo scritto da Avv. Francesca Pelli
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Direttiva greenwashing.  Focus sull’e-commerce, impatti ed adeguamenti necessari.

In base alla normativa introdotta dalla Direttiva (UE) 2024/825 e recepita in Italia con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, le imprese, incluse quelle operanti nel settore dell’e-commerce, dovranno adeguarsi a nuove e più stringenti regole volte a contrastare il cd. greenwashing e a promuovere una maggiore trasparenza verso i consumatori. Tali disposizioni, che modificano il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026. La riforma si articola lungo due direttrici principali: la lotta alle pratiche commerciali ingannevoli a sfondo ambientale e la promozione della durabilità e riparabilità dei prodotti. Vengono introdotte nuove definizioni, ampliato l’elenco delle pratiche commerciali considerate sleali e rafforzati gli obblighi informativi precontrattuali. Di seguito si analizzano in dettaglio le principali modifiche apportate ai singoli articoli del Codice del Consumo. L’articolo 18 del Codice, che fornisce il glossario fondamentale per l’interpretazione delle norme sulle pratiche commerciali, è stato ampiamente integrato per includere concetti chiave legati alla sostenibilità e alla durabilità. Tra le più rilevanti si segnalano: “Asserzione ambientale”: qualsiasi messaggio non obbligatorio (testuale, figurativo, grafico o simbolico) che suggerisce un impatto positivo, nullo o ridotto di un prodotto o di un’impresa sull’ambiente, o che sia meno dannoso di altri . “Asserzione ambientale generica”: asserzione ambientale non supportata da sistemi di certificazione o etichette di sostenibilità riconosciute. “Durabilità”: La capacità di un bene di mantenere le sue funzioni e prestazioni richieste nell’uso normale. “Garanzia commerciale di durabilità”: Una garanzia offerta dal produttore, senza costi aggiuntivi, che copre l’intero bene per un periodo superiore ai due anni della garanzia legale. “Indice di riparabilità”: Un punteggio che esprime la capacità di un bene di essere riparato, calcolato secondo requisiti armonizzati a livello europeo. “Aggiornamento del software”: L’aggiornamento gratuito, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, necessario per mantenere la conformità dei beni con contenuto digitale. Gli articoli 21 e 23, che disciplinano le azioni commerciali ingannevoli, vengono aggiornati per includere esplicitamente le dichiarazioni ambientali. La valutazione della potenziale ingannevolezza di una pratica dovrà ora tenere conto delle caratteristiche ambientali del prodotto e degli indici, come la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità. Inoltre, vengono introdotti nuovi criteri di valutazione, con particolare attenzione al divieto di asserzioni su prestazioni future che saranno considerate ingannevoli se non supportate da un piano di attuazione chiaro e verificato. Vengono, altresì, inserite specifiche condotte di greenwashing e pratiche legate all’obsolescenza programmata. Tutte le comunicazioni commerciali, inclusi banner, post sui social media, newsletter e descrizioni sul sito, dovranno essere attentamente vagliate per eliminare qualsiasi “asserzione ambientale generica e non dimostrata”. Inoltre, I professionisti che offrono servizi di comparazione di prodotti basati su caratteristiche ambientali o sociali dovranno rendere trasparenti il metodo di confronto, i prodotti inclusi nella valutazione e le procedure di aggiornamento dei dati. Questa informazione dovrà essere resa disponibile in un’apposita sezione dell’interfaccia online, facilmente accessibile. Anche le pratiche legate all’obsolescenza, come l’omissione di informare che un aggiornamento software potrebbe peggiorare le prestazioni del bene, oppure presentare un aggiornamento software come necessario quando migliora solo funzionalità opzionali e/o dichiarare falsamente la riparabilità di un bene. L’articolo 22, relativo alle omissioni di informazioni rilevanti che possono indurre il consumatore a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso, viene integrato con il nuovo comma 5-ter cheriguarda specificamente i professionisti che offrono servizi di comparazione di prodotti basati su caratteristiche ambientali. I professionisti dovranno rendere disponibili, in una sezione dell’interfaccia online informazioni rilevanti quali: il metodo di confronto utilizzato ed  i prodotti e i fornitori inclusi nella comparazione. Gli obblighi informativi da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, sia nei negozi fisici (art. 48) sia nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali (art. 49) vengono rafforzati. Il professionista dovrà fornire, in modo chiaro e comprensibile, nuove informazioni essenziali: un promemoria sull’esistenza della garanzia legale di conformità di due anni;l’eventuale esistenza di una garanzia commerciale di durabilità gratuita offerta dal produttore per un periodo superiore a due anni;il periodo di tempo durante il quale il produttore si impegna a fornire aggiornamenti software gratuiti;l’indice di riparabilità del bene, ove previsto, oppure in assenza dell’indice, informazioni sulla disponibilità e il costo indicativo dei pezzi di ricambio, sulle istruzioni per la riparazione e su eventuali restrizioni alla stessa. L’articolo 51, comma 2, viene modificato per imporre che, nei contratti conclusi online che prevedono un pagamento, le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità siano fornite in modo chiaro ed evidente immediatamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Le pagine di presentazione dei prodotti dovranno essere aggiornate per includere, in modo chiaro e facilmente accessibile prima che il cliente aggiunga il prodotto al carrello, tutte le nuove informazioni precontrattuali. Questo include dettagli sulla garanzia legale, sull’eventuale garanzia commerciale di durabilità, sull’indice di riparabilità (o informazioni alternative sulla riparazione) e sulla durata degli aggiornamenti software. Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 65-ter, intitolato “Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata”. Questa norma istituisce due strumenti grafici standardizzati a livello europeo: un avviso armonizzato per informare il consumatore della garanzia legale di conformità e una etichetta armonizzata per segnalare in modo prominente la presenza di una garanzia commerciale di durabilità gratuita superiore ai due anni. Questi strumenti visivi dovranno essere esposti nel punto vendita o sull’interfaccia online per rendere le informazioni sulle garanzie immediatamente riconoscibili e confrontabili . Ripeilogando bervemente, per le aziende che operano online, le nuove disposizioni comportano la necessità di una revisione approfondita delle interfacce di vendita, delle schede prodotto nonchè della documentazione contrattuale, sotto I seguenti aspetti: Trasparenza nelle Schede Prodotto. Comunicazione delle Garanzie.Revisione delle comunicazioni pubblicitarie: le comunicazioni commerciali, inclusi banner, post sui social media, newsletter e descrizioni sul sito, non dovranno contenere  asserzioni ambientali generiche non supportate da prove concrete e certificazioni. Le affermazioni dovranno essere giustificate in modo dettagliato.Siti di Comparazione: i professionisti che offrono servizi di comparazione di prodotti basati su caratteristiche ambientali o sociali dovranno rendere trasparenti il metodo di confronto, i prodotti inclusi nella valutazione e le procedure di aggiornamento dei dati. Ciò dovrà essere evidente in un’apposita sezione dell’interfaccia online.Opzioni di Consegna: Durante il processo di acquisto, dovranno essere segnalate, se disponibili, le opzioni di consegna con un minore impatto ambientale, per consentire al consumatore una scelta più consapevole. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sarà l’organo preposto alla vigilanza sul rispetto delle nuove norme. In caso di violazione, potrà irrogare sanzioni pecuniarie fino a un massimo di 5 milioni di euro. Per le infrazioni di rilevanza europea, la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato annuo del professionista.
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NIS2: Prossimi adempimenti alla luce delle ultime Determinazioni e Linee Guida dell’ACN

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Le Determinazioni dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“ACN”) n. 379887 e n. 379907 di Dicembre 2025 hanno introdotto importanti aggiornamenti operativi per le aziende italiane in relazione all’attuazione della Direttiva NIS 2, delineano un quadro operativo aggiornato e particolarmente attento a questioni attinenti alle misure di sicurezza, alla gestione degli incidenti e agli obblighi di comunicazione tramite il Portale ACN. Il Quadro normativo: La Direttiva NIS 2 mira a stabilire un elevato livello comune di cybersicurezza in tutta l’Unione Europea, superando e abrogando la precedente Direttiva NIS (2016/1148). In questo contesto, l’ACN, in qualità di autorità nazionale per la cybersicurezza, ha definito un percorso di adeguamento per i soggetti “essenziali” e “importanti” rientranti nel perimetro normativo, scandito da precise tempistiche e obblighi documentali.

Prossimi adempimenti per le organizzazioni:

Una volta registrate sulla piattaforma ACN e ricevuta la comunicazione formale di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS, le organizzazioni sono tenute a rispettare due scadenze fondamentali per l’implementazione delle misure di sicurezza. Entro 9 mesi dalla ricezione della comunicazione, i soggetti NIS devono attivare le “specifiche di base” relative ai processi di gestione e notifica degli incidenti significativi. Ciò implica la creazione e l’operatività di un sistema dedicato in grado di rilevare tempestivamente un incidente, gestirne la risposta, assicurare il ripristino dei sistemi e, in un’ottica di miglioramento continuo, rafforzare la capacità di reazione a minacce future; Entro 18 mesi dalla comunicazione è richiesta l’adozione delle “misure di sicurezza di base”, che costituiscono l’insieme minimo di controlli tecnici e organizzativi per la protezione delle reti e dei sistemi informativi. Non solo. La normativa prevede una serie di adempimenti che dovranno ripetersi annualmente. Con riguardo al corrente anno la prossima e imminente scadenza è prevista per il 28 febbraio 2026, data entro la quale le organizzazioni non ancora registrate dovranno provvedere alla registrazione sul portale NIS e le organizzazioni inserite nell’elenco dei soggetti NIS nel corso del 2025, dovranno aggiornare la propria dichiarazione ai fini della registrazione 2026. Oltre alla registrazione iniziale, è previsto un obbligo di aggiornamento periodico. Ogni anno, infatti, nella finestra temporale compresa tra il 15 aprile e il 31 maggio, i soggetti NIS dovranno accedere al portale per confermare o aggiornare i dati di contatto, le informazioni sugli organi direttivi, le sedi operative e i referenti del proprio CSIRT (Computer Security Incident Response Team). L’adeguamento alla normativa NIS 2 non è una mera formalità, ma un obbligo giuridico la cui violazione comporta conseguenze significative. La mancata registrazione, l’omesso aggiornamento delle informazioni o la violazione degli obblighi di comunicazione possono dare luogo all’applicazione di sanzioni amministrative ai sensi del decreto di recepimento della direttiva. Firenze Legale offre supporto nell’analisi della conformità, nella redazione della documentazione e nella gestione dei rapporti con le autorità, per garantire una compliance efficace e sicura.
Approfondimenti Diritto del lavoro

Verso l’attuazione della direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e la parità salariale

Indice

La Direttiva (UE) 2023/970, adottata il 10 maggio 2023, rappresenta un passo fondamentale dell’Unione Europea per rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. L’Italia, in vista della scadenza per il recepimento da parte degli Stati membri fissata al 7 giugno 2026, ha avviato il processo di adeguamento adottando un primo schema di decreto legislativo in questi giorni all’attenzione del Parlamento, ponendo l’accento sul coinvolgimento delle parti sociali e sulla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese. La direttiva nasce dalla constatazione che, nonostante il principio della parità di retribuzione sia sancito dai trattati europei da decenni, il divario retributivo di genere (“gender pay gap”) nell’Unione persiste, attestandosi intorno al 13% nel 2020. Una delle cause principali identificate è la mancanza di trasparenza sui livelli retributivi, che impedisce di individuare e, di conseguenza, di contrastare le discriminazioni salariali, sia dirette che indirette. L’obiettivo della direttiva è quindi quello di “rompere il silenzio” sulle retribuzioni, fornendo a tutti i lavoratori strumenti concreti per far valere il proprio diritto e imponendo ai datori di lavoro obblighi precisi di comunicazione e analisi.

I nuovi obblighi di trasparenza per i datori di lavoro previsti dalla Direttiva

Trasparenza in fase di selezione: I candidati a un impiego acquisiscono il diritto di ricevere informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia retributiva, basata su criteri oggettivi e neutri.Viene introdotto un divieto esplicito per i datori di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite nei precedenti rapporti di lavoro.Gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali devono essere formulati in modo neutro sotto il profilo del genere. Trasparenza in costanza di rapporto: Criteri di progressione: I datori di lavoro devono rendere facilmente accessibili ai propri lavoratori i criteri, che devono essere oggettivi e neutri, utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica.Diritto di informazione individuale: I lavoratori hanno il diritto di richiedere e ricevere per iscritto informazioni sul proprio livello retributivo e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Un elemento centrale è la definizione onnicomprensiva di “retribuzione”, che include non solo il salario base, ma anche tutti i “componenti complementari o variabili” pagati direttamente o indirettamente, in denaro o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione del suo impiego. La direttiva chiarisce anche i concetti di “stesso lavoro” e “lavoro di pari valore”, stabilendo che la valutazione della comparabilità delle mansioni deve basarsi su criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, quali le competenze, l’impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro.Divieto di clausole di riservatezza: Viene sancito il principio per cui ai lavoratori non può essere impedito, tramite clausole contrattuali, di rendere nota la propria retribuzione al fine di garantire l’applicazione del principio della parità retributiva Obblighi di reporting sul divario retributivo: Per i datori di lavoro con almeno 100 dipendenti, la direttiva introduce, inoltre, specifici obblighi di comunicazione periodica sul divario retributivo di genere all’interno dell’azienda. Tali informazioni dovranno essere fornite alle autorità competenti e rese accessibili ai rappresentanti dei lavoratori. Valutazione congiunta delle retribuzioni: Qualora il reporting evidenzi un divario retributivo di genere medio superiore al 5% in una determinata categoria di lavoratori, e il datore di lavoro non sia in grado di giustificare tale divario sulla base di criteri oggettivi e neutri, scatta l’obbligo di effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori.

Il rafforzamento dei meccanismi di tutela

La direttiva non si limita a introdurre obblighi di trasparenza, ma potenzia significativamente gli strumenti di tutela a disposizione dei lavoratori. Inversione dell’onere della prova: Se un lavoratore fornisce elementi di fatto che lasciano presumere una discriminazione retributiva, l’onere della prova si sposta sul datore di lavoro, che dovrà dimostrare l’assenza di discriminazione. Questo principio rafforza un principio già presente nella giurisprudenza nazionale ed europea oltre che nella normativa nazionale, che attenua il regime probatorio ordinario nei casi di discriminazione diretta o indiretta.  Diritto al risarcimento: i lavoratori che hanno subito una discriminazione retributiva basata sul sesso hanno diritto a un risarcimento completo, che deve includere il recupero integrale delle retribuzioni arretrate, dei bonus e dei pagamenti in natura, oltre al risarcimento per le opportunità perse e per il danno non patrimoniale.Sanzioni: Gli Stati membri dovranno introdurre sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive” per le violazioni delle norme sulla parità retributiva. La direttiva prevede esplicitamente che tali sanzioni debbano includere ammende.

Lo Schema di Decreto Legislativo di Attuazione adottato il 6.02.2026: novità e specificità italiane

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva, pur seguendone l’impianto come sopra ripercorso, introduce alcune specificità e novità che riflettono le caratteristiche dell’ordinamento e del sistema di relazioni industriali italiano. Ruolo della Contrattazione Collettiva: Lo schema di decreto valorizza il ruolo della contrattazione collettiva, stabilendo una presunzione relativa di conformità ai principi di parità e trasparenza per i datori di lavoro che applicano un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.Precisazioni sull’ambito di applicazione e sulle definizioni della Direttiva: Lo schema di decreto esclude esplicitamente dall’applicazione alcune tipologie contrattuali come l’apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente. In discontinuità parziale con la definizione onnicomprensiva della direttiva, il decreto attuativo precisa che dalla nozione di “livello retributivo” sono esclusi i trattamenti economici individuali non strutturali (es. superminimi individuali, premi una tantum) riconosciuti su base personale e discrezionale, purché fondati su criteri oggettivi individuali. Questa scelta, basata sul considerando 17 della direttiva, restringe il perimetro degli elementi retributivi da considerare ai fini della comparazione. Esenzioni e adeguamenti: Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, l’obbligo di rendere accessibili i criteri di progressione economica è reso facoltativo, al fine di non gravare eccessivamente sulle micro e piccole imprese.Una significativa discontinuità riguarda la valutazione congiunta delle retribuzioni (Art. 10): lo schema di decreto ne esclude l’applicazione al settore pubblico, ritenendo che questo sia già dotato di sistemi di garanzia a presidio della parità di genere.

Integrazione con l’ordinamento esistente e semplificazione e possibili criticità:

La relazione illustrativa dello schema di decreto chiarisce che diverse disposizioni della direttiva non sono state recepite esplicitamente in quanto già coperte dalla normativa nazionale. Tra queste, l’inversione dell’onere della prova (Art. 18 della direttiva), già prevista dall’art. 40 del D.Lgs. 198/2006, che attenua il regime probatorio ordinario nei casi di discriminazione. Anche le norme su tutela giurisdizionale, accesso alle prove e prescrizione sono considerate già presenti nell’ordinamento italiano. Inoltre, per ridurre gli oneri amministrativi, si prevede che gli obblighi di comunicazione dei dati sul divario retributivo possano essere assolti tramite l’acquisizione automatica di informazioni già in possesso di enti come INPS e INAIL, disposizione che di fatto va a limitare in modo considerevole la portata degli obblighi di comunicazione da parte delle imprese. Il decreto al momento non è stato approvato, dovendo ancora superare il parere delle Camere e il confronto con le rappresentanze sindacali e potrebbe pertanto subire modifiche e integrazioni.

Conclusioni e prospettive per le aziende

Ad ogni modo, la Direttiva sulla trasparenza retributiva e l’avvio del processo di adeguamento da parte dell’Italia impone un cambio di paradigma culturale e gestionale. Le aziende sono chiamate a una maggiore responsabilità e proattività ed è fondamentale che i datori di lavoro inizino sin da ora a: Analizzare e rivedere le proprie politiche retributive e i sistemi di classificazione del personale per garantirne l’oggettività e la neutralità di genere.Prepararsi a gestire le richieste di informazioni da parte dei candidati e dei dipendenti.Implementare sistemi di raccolta dati per adempiere agli obblighi di reporting sul divario retributivo.Avviare un dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali per affrontare e risolvere eventuali disparità ingiustificate. L’adeguamento non deve essere visto solo come un obbligo normativo, ma come un’opportunità per migliorare l’equità interna, attrarre e trattenere talenti e rafforzare la propria reputazione aziendale in un mercato del lavoro sempre più attento ai valori di inclusione e parità.
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La Composizione Negoziata della Crisi (CNC): guida pratica e sviluppi recenti

La gestione della crisi d’impresa ha conosciuto, negli ultimi anni, una profonda trasformazione con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII). Il legislatore ha progressivamente spostato il baricentro dalla logica liquidatoria a una visione preventiva e conservativa, incentivando l’emersione anticipata delle difficoltà aziendali e il ricorso a strumenti di risanamento. In questo contesto si inserisce la Composizione Negoziata della Crisi (CNC), introdotta dal D.L. n. 118/2021 e oggi stabilmente integrata nel CCII. Si tratta di un percorso volontario, flessibile e prevalentemente stragiudiziale, pensato per assistere l’imprenditore nella ricerca di una soluzione concordata con i creditori, prima che lo squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario sfoci in una crisi irreversibile o nell’insolvenza. 1. Cos’è la Composizione Negoziata e a chi si rivolge La Composizione Negoziata è uno strumento accessibile a qualsiasi imprenditore commerciale o agricolo, indipendentemente dalle dimensioni dell’attività, incluse le imprese “sotto soglia”. La procedura può essere attivata quando emergono condizioni di squilibrio patrimoniale o economico‑finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento dell’impresa risulti ragionevolmente perseguibile. Dal punto di vista strutturale, la CNC si caratterizza per la sua natura essenzialmente stragiudiziale: non vi è un controllo costante dell’autorità giudiziaria, che interviene solo in presenza di specifiche istanze (ad esempio per la concessione delle misure protettive del patrimonio). Durante la procedura, l’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa, ma è tenuto a operare secondo criteri di trasparenza, correttezza e buona fede, evitando comportamenti idonei a pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori. 2. La procedura di composizione negoziata L’intero percorso si svolge tramite la piattaforma telematica nazionale, accessibile dal portale composizionenegoziata.camcom.it, gestita dal sistema camerale (Unioncamere e Infocamere). La procedura si articola in diverse fasi. A. Deposito dell’istanza e nomina dell’esperto L’imprenditore che intende accedere alla CNC presenta un’istanza telematica alla Camera di Commercio competente per territorio, individuata in base alla sede legale dell’impresa. L’istanza è finalizzata alla nomina di un esperto indipendente e deve essere corredata da una documentazione ampia e strutturata, idonea a rappresentare in modo fedele la situazione aziendale. Ai sensi dell’art. 17 CCII, tra i principali documenti richiesti rientrano: i bilanci degli ultimi tre esercizi o, per i soggetti non obbligati, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA;una situazione patrimoniale ed economico‑finanziaria aggiornata;un progetto di piano di risanamento e un piano finanziario per i sei mesi successivi;l’elenco completo dei creditori, con indicazione dei crediti e delle eventuali garanzie;la documentazione attestante i debiti tributari e contributivi e la visura della Centrale dei Rischi;una dichiarazione relativa all’eventuale pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. La completezza e la coerenza di tale documentazione rappresentano un presupposto essenziale per il buon esito della procedura. B. Il ruolo dell’esperto indipendente Una volta nominato, l’esperto procede a una valutazione della situazione economico‑finanziaria dell’impresa e della concreta possibilità di risanamento. Il suo compito principale è quello di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri soggetti interessati, favorendo il dialogo e l’individuazione di soluzioni sostenibili. L’esperto non assume poteri gestori né si sostituisce all’imprenditore, ma svolge una funzione di affiancamento qualificato e imparziale. Tra i suoi principali compiti rientrano: la convocazione e il coordinamento degli incontri tra le parti;la verifica della completezza, attendibilità e coerenza delle informazioni fornite dall’imprenditore;la formulazione di osservazioni e proposte funzionali al buon esito delle trattative;la vigilanza sul rispetto dei principi di correttezza e buona fede;la segnalazione di eventuali atti pregiudizievoli o incoerenti con le finalità di risanamento;la redazione di relazioni periodiche e della relazione finale sull’esito della procedura. Tutti i soggetti coinvolti, incluse banche e intermediari finanziari, sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo, leale e informato, nel rispetto di un rigoroso obbligo di riservatezza. C. Le misure protettive del patrimonio Uno degli elementi di maggiore rilievo della composizione negoziata è la possibilità di richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio. Con la pubblicazione dell’istanza nel Registro delle Imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Inoltre, tale pubblicazione determina un impedimento temporaneo alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Questo effetto protettivo ha natura temporanea e viene meno: alla scadenza del termine concesso dal tribunale;con la conclusione o l’archiviazione delle trattative;oppure in caso di revoca giudiziale delle misure, ai sensi dell’art. 18, comma 4, CCII. 3. Gli esiti della composizione negoziata La procedura può sfociare in esiti diversi, disciplinati dall’art. 23 CCII. In caso di successo delle trattative, le parti possono formalizzare: un contratto con i creditori;una convenzione di moratoria;un accordo che produce gli effetti del piano attestato di risanamento. Qualora, invece, le trattative non conducano a una soluzione concordata, l’ordinamento offre comunque ulteriori strumenti. Tra questi assume particolare rilievo il Concordato Semplificato per la Liquidazione del Patrimonio (art. 25‑sexies CCII). L’accesso a tale procedura è subordinato a una specifica attestazione dell’esperto nella relazione finale, dalla quale risulti che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili altre soluzioni negoziali. In presenza di tali presupposti, l’imprenditore può presentare al tribunale, entro sessanta giorni, una proposta di concordato liquidatorio che consente una gestione ordinata della liquidazione, attraverso un procedimento più snello rispetto alla liquidazione giudiziale ordinaria. 4. Prospettive di evoluzione dell’istituto A distanza di alcuni anni dalla sua introduzione, la composizione negoziata è oggetto di costante monitoraggio e riflessione da parte del legislatore e degli operatori del diritto. Tra i principali profili di discussione si segnalano: il possibile rafforzamento del ruolo dell’esperto, anche in senso più proattivo;la semplificazione degli adempimenti iniziali, per favorire un accesso più tempestivo allo strumento;un migliore coordinamento con le misure premiali (fiscali e in tema di responsabilità);una maggiore integrazione con i meccanismi di regolazione negoziale di matrice europea. La direzione evolutiva appare chiaramente orientata a rendere la composizione negoziata uno strumento sempre più centrale nella gestione della crisi d’impresa. La riuscita della composizione negoziata dipende anche dalla corretta impostazione iniziale e dalla gestione strategica delle trattative con i creditori. Un’assistenza legale specializzata consente di: valutare la reale convenienza dell’accesso alla procedura;predisporre una documentazione solida e coerente;coordinare gli aspetti giuridici, finanziari e negoziali;tutelare l’imprenditore sotto il profilo delle responsabilità. Lo Studio affianca imprese e imprenditori in tutte le fasi della composizione negoziata, con un approccio orientato alla soluzione concreta della crisi.
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L’avviso di indagine di mercato è utilizzabile negli affidamenti diretti?

L’avviso di indagine di mercato è uno strumento frequentemente adoperato dalle stazioni appaltanti anche nell’ambito degli affidamenti diretti, ma questo strumento è realmente corretto oppure l’indagine di mercato è considerato come uno strumento utilizzabile solamente nelle procedure negoziate sotto-soglia? Il MIT, con il Parere n. 3225 del 30.01.2025, nell’affrontare diverse tematiche legate all’affidamento diretto, chiarisce anche tale aspetto. Innanzitutto, il MIT ricorda che l’affidamento diretto, come definito dal nuovo Codice dei contratti all’art. 50 comma 1 lett. a) e b), è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso. Ciò premesso, il MIT ha confermato che le norme del Codice riguardanti l’indagine di mercato (Allegato II, d.lgs 36/2023) trovano in realtà applicazione con stretto riferimento alle procedure negoziate. Ed, infatti, l’art. 1 dell’Allegato II al d.lgs 36/2023, afferma espressamente il principio secondo cui gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice. In altre parole, nel contesto dell’affidamento diretto sarebbero ammesse le indagini di mercato sotto forma di richieste di preventivi ma non anche la pubblicazione di avvisi pubblici finalizzati ad interrogare il mercato per conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di gara. L’avviso in parola è, infatti, inutile nell’affidamento diretto (salvo che si risolva in un affidamento diretto “puro”, non allo stesso pregresso contraente ovviamente), visto che l’assegnazione diretta dell’appalto è estranea a logiche competitive. A riprova di ciò, il MIT ha ricordato la delibera n. 424/2023 dell’ANAC che, richiamando la giurisprudenza prevalente ha confermato che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara” (sentenza Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 23.04.2021, n. 3287). Come chiarito dalla giurisprudenza, nell’affidamento diretto i preventivi non vanno, infatti, confrontati tra di loro, ma ciascuno va esaminato singolarmente rispetto alle necessità della stazione appaltante (Tar Campania – Salerno, Sezione Seconda, 15.05.2025, n. 873). Questo perché il preventivo non è considerato come un’offerta formale, essendo la relativa richiesta finalizzata esclusivamente alla motivazione del successivo affidamento, in rapporto alla dimostrazione della sussistenza delle esperienze, nonché della congruità del prezzo rispetto a quella che sarà poi l’offerta individuata. Seguendo siffatto ragionamento, si può quindi sostenere che le indagini di mercato possono supportare la scelta del fornitore in contesti di affidamento diretto (come attraverso la richiesta di preventivi), ma non possono essere utilizzate come parte formale della procedura di affidamento diretto stesso. Ed infatti, non si può fare a meno di notare come la giurisprudenza abbia più volte sottolineato che l’avviso pubblico consente la possibilità di non applicare la rotazione solo con riferimento alle procedure negoziate; mentre l’affidamento diretto, proprio perché è tale, anche se preceduto – in modo erroneo – da un avviso pubblico, non consente di riaffidare la prestazione al pregresso contraente. Con il Parere n.3225 del 30.01.2025, il MIT chiarisce, pertanto, che l’avviso di indagine di mercato non è uno strumento utilizzabile negli affidamenti diretti, dovendosi considerare come strumento preordinato esclusivamente alla procedura negoziata sotto-soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. d), e).
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La cessione del credito. I vantaggi della cessione pro soluto.

La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile, permette di trasferire il diritto a riscuotere un credito a un altro soggetto. Chi Sono i soggetti coinvolti nella cessione del credito? Nell’operazione di cessione del credito intervengono principalmente tre figure: Il Cedente: È il creditore originario (spesso aziende, professionisti o istituzioni finanziarie) che decide di cedere il proprio credito. La motivazione principale è solitamente la necessità di ottenere liquidità immediata, ridurre i costi di recupero e minimizzare il rischio di insolvenza del debitore.Il Cessionario: È il soggetto che acquista il credito (può trattarsi di una banca, fondi specializzati nell’acquisto di crediti deteriorati – NPL, società o privati), assumendo il diritto di riscuoterlo.Il Debitore Ceduto: È il soggetto tenuto al pagamento del debito. La sua posizione non cambia: rimane obbligato a pagare, ma a un nuovo creditore. Come avviene la cessione? Consenso del Debitore: Generalmente, per cedere un credito non è necessario il consenso del debitore. Tuttavia, clausole contrattuali specifiche potrebbero limitare o vietare la cessione senza la sua approvazione.Notifica al Debitore: È fondamentale che il debitore venga formalmente informato dell’avvenuta cessione, come previsto dall’art. 1264 c.c. Questa notifica garantisce che i pagamenti futuri siano indirizzati correttamente al nuovo titolare del credito. Documenti Necessari per formalizzare la cessione. Per procedere con una cessione del credito valida ed efficace, è cruciale raccogliere e predisporre una documentazione completa e accurata: Contratto di cessione: Definisce termini, condizioni e, aspetto fondamentale, le responsabilità in caso di insolvenza del debitore.Documentazione attestante il credito: Fatture, ordini di acquisto, contratti di fornitura o servizi, bilanci condominiali, ecc.Eventuali garanzie: Fideiussioni o titoli di credito associati al credito.Notifica formale al debitore: Deve contenere i dettagli della cessione e le nuove modalità di pagamento. La predisposizione di una documentazione chiara e completa è essenziale per garantire la validità dell’operazione, prevenire contestazioni e ritardi. Per tale attività, l’assistenza di professionisti del settore è consigliabile. Pro Soluto o Pro Solvendo? Esistono due principali tipologie di cessione del credito, che si distinguono per il livello di rischio trasferito dal cedente al cessionario: Cessione Pro Soluto: In questa modalità, il cedente trasferisce il credito senza mantenere alcuna responsabilità in caso di insolvenza del debitore. Il cedente deve garantire unicamente l’esistenza del credito al momento della cessione (il cosiddetto nomen verum), ma non la solvibilità del debitore. Questo significa che, una volta ceduto il credito, il rischio di mancato pagamento passa interamente al cessionario. Il creditore può trasferire il credito (a titolo oneroso o gratuito) anche senza il consenso del debitore, il quale non può opporsi.Cessione Pro Solvendo: Al contrario, nella cessione pro solvendo, il cedente garantisce non solo l’esistenza del credito, ma anche la solvibilità del debitore (il bonum nomen). Se il debitore non paga, il cedente rimane responsabile e dovrà rimborsare il cessionario. Ai sensi dell’art. 1267 c.c., il cedente che garantisce la solvenza del debitore risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore ceduto, ed infine risarcire l’eventuale danno. Il cessionario, in questo caso, avrà diritto a recuperare soltanto il corrispettivo pagato per la cessione, non l’intero importo del credito acquistato. I vantaggi esclusivi della Cessione Pro Soluto: Perché Conviene? La cessione del credito pro soluto offre molteplici e significativi vantaggi per il creditore cedente: Liquidità Immediata Senza Rischi: Si ottiene l’incasso in un’unica soluzione, monetizzando il credito.Eliminazione del Rischio di Insolvenza: Il rischio di inadempimento o di irrecuperabilità del credito viene trasferito integralmente al cessionario, senza alcun rischio di rivalsa futura.Riduzione dei Costi: Si eliminano i costi interni di gestione e riscossione del credito.Accelerazione della Riscossione: Non si devono attendere i tempi, spesso lunghi e incerti, del recupero crediti. Cessione Pro Soluto e Fisco: Un ulteriore beneficio Un importante vantaggio fiscale della cessione del credito pro soluto è previsto dall’art. 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa norma consente al contribuente di beneficiare della deducibilità delle perdite su crediti divenuti inesigibili. Se si dimostra l’infruttuosità dell’attività di recupero, la cessione pro soluto permette di “defiscalizzare” gli importi non recuperabili, detraendo la perdita dall’imponibile e, di conseguenza, pagando meno tasse. Aspetti Fiscali Generali della Cessione del Credito Dal punto di vista fiscale, è importante notare che: Le cessioni di denaro o di crediti in denaro, in linea generale, non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA (art. 2, comma 3, lett. a, DPR n. 633/1972).Tuttavia, le operazioni finanziarie, come le cessioni di crediti pro soluto, se effettuate a fronte di un corrispettivo, sono considerate prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (art. 3, comma 2, n. 3, DPR n. 633/1972).Nonostante la rilevanza ai fini IVA, se la cessione del credito ha natura finanziaria (cioè serve a procurare liquidità al cedente), essa beneficia dell’esenzione IVA. In tal caso, si applica l’imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell’art. 40 DPR 131/1986 e art. 6 della Tariffa allegata). In sintesi, la cessione del credito, specialmente nella forma pro soluto, rappresenta uno strumento efficace per le imprese e i professionisti che desiderano ottimizzare la gestione della propria liquidità, ridurre i rischi e semplificare l’amministrazione dei crediti. Articolo scritto da Avv. Francesca Pelli