Un’azienda italiana operante nel settore dell’abbigliamento si è rivolta allo studio per dirimere una controversia sorta con un proprio agente di commercio incaricato per la zona Regno Unito, a seguito della richiesta di pagamento dell’indennità di fine rapporto di euro 15.000,00 circa, conseguente alla risoluzione contrattuale inviata dalla proponente.

Esaminato il caso alla luce della normativa di riferimento – Commercial Agent Regulation 1993 che ha recepito la direttiva CEE 653/86 – è stata inviata una formale contestazione che ha evidenziato le numerose violazioni contrattuali poste in essere dall’agente, tra le quali la mancata restituzione della collezione nei termini concordati, l’omesso accertamento della solvibilità dei clienti e gli errori nell’invio degli ordini.

Su tali presupposti è stata rigettata la richiesta di pagamento dell’indennità di fine rapporto ed è stata avanzata richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla proponente a causa dei numerosi inadempimenti contrattuali.

A seguito di un’attenta valutazione delle reciproche pretese e dei costi da sostenere per adire l’Autorità Giudiziaria inglese, è stato concordato con l’azienda l’avvio di una negoziazione, avvenuta tramite scambio di corrispondenza e videoconferenze, volta a definire in via stragiudiziale la controversia.

La trattativa si è conclusa con la firma di un accordo contenente la rinuncia dell’agente di commercio alla riscossione dell’indennità e con il rimborso della quota del 50% delle spese legali sostenute dalla nostra assistita.