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ESG e due diligence: cosa devono fare le imprese

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Fino a pochi anni fa, parlare di sostenibilità in azienda era spesso relegato a iniziative di marketing o a dichiarazioni di intenti. Oggi, quello scenario è radicalmente cambiato. L’Unione Europea, con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), ha trasformato i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) in un pilastro della compliance aziendale. Non si tratta più di “apparire” sostenibili, ma di “esserlo” in modo strutturato, misurabile e verificabile. Per le imprese, questo significa integrare la sostenibilità nella governance, nei controlli e nella strategia, con impatti diretti sulla responsabilità degli amministratori e sulla competitività lungo tutta la filiera.

ESG: cosa significa

L’acronimo ESG non rappresenta un concetto astratto, ma un sistema di analisi che valuta l’impresa sulla base di tre dimensioni fondamentali: ambientale, sociale e di governance. Environmental (Ambientale): Come gestisci le emissioni, i consumi energetici, le risorse, i rifiuti? Hai una strategia per l’economia circolare e per affrontare i rischi climatici? Social (Sociale): Quali sono le condizioni di salute e sicurezza per i tuoi dipendenti? Come garantisci i diritti umani e il lavoro dignitoso lungo la tua catena di fornitura? Come investi in formazione e inclusione? Governance (Governo Societario): Come funziona il tuo CdA? Come gestisci i rischi (inclusa la corruzione)? Quali sono i tuoi sistemi di controllo interno? Quanto sei trasparente nelle tue decisioni? La vera sfida non è elencare buone pratiche, ma integrare la gestione di questi fattori nei processi decisionali quotidiani dell’azienda.

La CSRD: dalla rendicontazione non finanziaria alla rendicontazione di sostenibilità

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (Direttiva (UE) 2022/2464) ha profondamente innovato il sistema europeo di rendicontazione della sostenibilità, con l’obiettivo di garantire che le informazioni ESG siano raccolte, misurate e comunicate secondo criteri di affidabilità, trasparenza e comparabilità analoghi a quelli già richiesti per l’informativa economico-finanziaria. Uno degli elementi centrali della disciplina è il principio della doppia materialità, in base al quale le imprese devono valutare la sostenibilità da una duplice prospettiva. Da un lato, occorre analizzare in che modo i fattori ambientali, sociali e di governance possano influire sulle performance economiche, sulla situazione patrimoniale e sulle prospettive dell’impresa (outside-in perspective). Dall’altro, è necessario valutare gli impatti che l’attività aziendale produce sull’ambiente, sulle persone e sulla società nel suo complesso (inside-out perspective). La rendicontazione di sostenibilità non si limita pertanto a descrivere le politiche adottate dall’impresa, ma richiede un’attività strutturata di identificazione, misurazione e gestione dei rischi, degli impatti e delle opportunità connessi ai fattori ESG.

Come prepararsi agli obblighi previsti dalla CSRD

L’adeguamento alla CSRD richiede un percorso organizzativo articolato che coinvolge funzioni aziendali, organi di controllo e organo amministrativo. In particolare, le imprese dovranno: Effettuare l’analisi di doppia materialità: individuare e valutare i principali impatti, rischi e opportunità connessi ai fattori ESG, sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo degli effetti generati dall’attività aziendale sull’ambiente e sulle persone.Strutturare processi di raccolta e gestione dei dati ESG: predisporre procedure, responsabilità e sistemi informativi idonei a garantire la raccolta continuativa e verificabile delle informazioni necessarie alla rendicontazione.Predisporre la rendicontazione secondo gli ESRS: redigere il report di sostenibilità conformemente agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), che definiscono contenuti, metriche e modalità di rappresentazione delle informazioni.Integrare la sostenibilità negli assetti di governance: assicurare il coinvolgimento dell’organo amministrativo e dei sistemi di controllo nella supervisione dei rischi ESG, nell’approvazione delle strategie di sostenibilità e nel monitoraggio degli obiettivi aziendali.Garantire la verifica esterna delle informazioni: la rendicontazione di sostenibilità sarà soggetta a un processo di verifica da parte di un revisore indipendente, chiamato a verificare la conformità e l’affidabilità delle informazioni comunicate.

La CSDDD: la sostenibilità si estende all’intera catena del valore

Accanto agli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD, la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) impone alle imprese un approccio più ampio e sostanziale alla gestione dei rischi ESG. La direttiva richiede infatti alle società rientranti nel proprio ambito di applicazione di adottare un sistema continuativo di due diligence volto a identificare, prevenire, mitigare e, ove necessario, porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente derivanti dalle proprie attività. L’elemento più innovativo della disciplina consiste nell’estensione di tali obblighi oltre i confini dell’impresa. L’attenzione non è più rivolta esclusivamente alle attività svolte direttamente dalla società, ma all’intera catena del valore, comprendendo società controllate, fornitori, subfornitori e, più in generale, i partner commerciali coinvolti nelle attività aziendali. Ne deriva un significativo ampliamento delle responsabilità organizzative e dei sistemi di controllo, che dovranno essere in grado di intercettare e gestire i rischi ESG lungo tutta la filiera produttiva e commerciale.

Gli adempimenti richiesti alle imprese

Per conformarsi ai requisiti della CSDDD, le imprese dovranno adottare procedure strutturate di due diligence, che comprendono, tra l’altro: Mappatura della catena del valore: identificare i soggetti coinvolti nelle attività aziendali e nei rapporti commerciali rilevanti, acquisendo una conoscenza adeguata della filiera e delle aree maggiormente esposte a rischi ESG.Valutazione dei rischi e degli impatti: analizzare i potenziali effetti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e sull’ambiente, quali, a titolo esemplificativo, sfruttamento del lavoro, lavoro minorile o forzato, discriminazioni, violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza, inquinamento e danni ambientali.Adozione di misure preventive e correttive: implementare politiche, procedure contrattuali, controlli e piani di intervento finalizzati a prevenire o mitigare i rischi individuati e, ove necessario, a porre rimedio alle violazioni riscontrate.Attivazione di meccanismi di segnalazione e reclamo: istituire canali idonei a consentire a lavoratori, stakeholder e soggetti interessati di segnalare situazioni di rischio o possibili violazioni, garantendo adeguate tutele e procedure di gestione delle segnalazioni.Monitoraggio e aggiornamento continuo: verificare periodicamente l’efficacia delle misure adottate e aggiornare il sistema di due diligence in funzione dell’evoluzione dei rischi, delle attività aziendali e della struttura della catena del valore. La CSDDD segna quindi il passaggio da una logica di mera conformità documentale a un modello di gestione attiva dei rischi ESG, nel quale la capacità di conoscere, presidiare e monitorare la propria filiera diventa un elemento essenziale della governance aziendale.

Le nuove scadenze ed il coinvolgimento indiretto delle PMI

Con il “Pacchetto Omnibus” del 2025, l’UE ha concesso più tempo per l’adeguamento. CSRD: Per le grandi imprese non ancora soggette a obblighi, la prima rendicontazione slitta al 2028 (sull’esercizio 2027). CSDDD: Gli Stati membri avranno tempo fino al 26 luglio 2027 per recepire la direttiva, con le prime applicazioni per le imprese più grandi a partire dal 26 luglio 2028. Nonostante il differimento di alcune scadenze, il mercato si sta già muovendo nella direzione tracciata dalla normativa europea. Banche, investitori, grandi clienti e capofiliera stanno progressivamente integrando i criteri ESG nei propri processi di valutazione, selezione e monitoraggio dei partner commerciali. Per le imprese, quindi, la sostenibilità non rileva soltanto come obbligo normativo futuro, ma come requisito attuale di affidabilità, accesso al credito e competitività. Ignorare questi profili significa esporsi al rischio di esclusione da gare, filiere produttive, rapporti di fornitura e opportunità di finanziamento.

Effetto a cascata per le PMI

Anche le PMI che non rientrano direttamente nel perimetro applicativo della CSRD o della CSDDD saranno sempre più coinvolte in via indiretta. Le imprese soggette agli obblighi europei, infatti, dovranno raccogliere informazioni lungo la propria catena del valore e verificare l’affidabilità dei propri fornitori e partner. Di conseguenza, anche alle PMI potrà essere richiesto di fornire dati, dichiarazioni e garanzie in materia di: • emissioni, consumi energetici e politiche ambientali; • tutela dei lavoratori, salute e sicurezza, rispetto dei diritti umani e condizioni di lavoro; • assetti organizzativi, controlli interni, governance, tracciabilità e gestione dei rischi. La sostenibilità sta quindi diventando una vera e propria condizione di accesso alla supply chain. Essere in grado di documentare il proprio posizionamento ESG non rappresenta più un semplice elemento reputazionale, ma uno strumento concreto per continuare a operare con clienti strutturati, accedere a nuove opportunità commerciali e preservare la competitività sul mercato.

Il ruolo chiave degli Amministratori

La disciplina ESG attribuisce agli amministratori un ruolo centrale nella gestione dei rischi e delle opportunità connesse alla sostenibilità. Non è più sufficiente una presa d’atto formale delle tematiche ambientali, sociali e di governance: gli organi amministrativi sono chiamati a integrarle concretamente nei processi decisionali e nei sistemi di controllo aziendale. In particolare, gli amministratori devono: valutare i rischi e gli impatti ESG nell’ambito delle scelte strategiche e imprenditoriali;adottare assetti organizzativi, amministrativi e di controllo adeguati a identificare, monitorare e gestire tali rischi;assicurare l’affidabilità, la completezza e la tracciabilità delle informazioni utilizzate ai fini della rendicontazione e della comunicazione al mercato. Tale impostazione si inserisce nel più ampio dovere degli amministratori di agire in modo informato e diligente. Come recentemente ribadito dalla giurisprudenza, il dovere di agire informati non può risolversi in una mera “prestazione di attesa”, ma richiede un’attività concreta di acquisizione, valutazione e monitoraggio delle informazioni rilevanti per la gestione dell’impresa. Un organo amministrativo che trascuri i rischi ESG, ometta di presidiare adeguatamente la filiera o non implementi sistemi di controllo idonei a intercettare criticità significative può pertanto esporsi a profili di responsabilità per violazione dei propri doveri gestori e di vigilanza.

Conclusioni: dalla conformità normativa alla creazione di valore

La transizione verso modelli di business sostenibili rappresenta uno dei principali cambiamenti che stanno interessando il contesto economico e regolamentare europeo. La sostenibilità non costituisce più un tema circoscritto alla responsabilità sociale d’impresa, ma un fattore che incide direttamente sulla governance, sulla gestione dei rischi, sull’accesso al credito, sulle relazioni commerciali e sulla capacità competitiva delle imprese. In questo scenario, l’adeguamento ai requisiti ESG non dovrebbe essere considerato esclusivamente come un adempimento normativo, bensì come un’opportunità per rafforzare l’organizzazione aziendale, migliorare la trasparenza dei processi decisionali, incrementare l’affidabilità nei confronti di investitori, istituti finanziari e partner commerciali e consolidare il proprio posizionamento sul mercato. Le imprese che iniziano oggi a mappare i rischi ESG, strutturare adeguati sistemi di raccolta e gestione dei dati, presidiare la catena del valore e integrare la sostenibilità nei propri assetti di governance saranno maggiormente preparate ad affrontare le evoluzioni normative e le crescenti richieste del mercato, trasformando un obbligo regolamentare in un fattore di crescita e di vantaggio competitivo nel lungo periodo.
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Direttiva greenwashing.  Focus sull’e-commerce, impatti ed adeguamenti necessari.

In base alla normativa introdotta dalla Direttiva (UE) 2024/825 e recepita in Italia con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, le imprese, incluse quelle operanti nel settore dell’e-commerce, dovranno adeguarsi a nuove e più stringenti regole volte a contrastare il cd. greenwashing e a promuovere una maggiore trasparenza verso i consumatori. Tali disposizioni, che modificano il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026. La riforma si articola lungo due direttrici principali: la lotta alle pratiche commerciali ingannevoli a sfondo ambientale e la promozione della durabilità e riparabilità dei prodotti. Vengono introdotte nuove definizioni, ampliato l’elenco delle pratiche commerciali considerate sleali e rafforzati gli obblighi informativi precontrattuali. Di seguito si analizzano in dettaglio le principali modifiche apportate ai singoli articoli del Codice del Consumo. L’articolo 18 del Codice, che fornisce il glossario fondamentale per l’interpretazione delle norme sulle pratiche commerciali, è stato ampiamente integrato per includere concetti chiave legati alla sostenibilità e alla durabilità. Tra le più rilevanti si segnalano: “Asserzione ambientale”: qualsiasi messaggio non obbligatorio (testuale, figurativo, grafico o simbolico) che suggerisce un impatto positivo, nullo o ridotto di un prodotto o di un’impresa sull’ambiente, o che sia meno dannoso di altri . “Asserzione ambientale generica”: asserzione ambientale non supportata da sistemi di certificazione o etichette di sostenibilità riconosciute. “Durabilità”: La capacità di un bene di mantenere le sue funzioni e prestazioni richieste nell’uso normale. “Garanzia commerciale di durabilità”: Una garanzia offerta dal produttore, senza costi aggiuntivi, che copre l’intero bene per un periodo superiore ai due anni della garanzia legale. “Indice di riparabilità”: Un punteggio che esprime la capacità di un bene di essere riparato, calcolato secondo requisiti armonizzati a livello europeo. “Aggiornamento del software”: L’aggiornamento gratuito, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, necessario per mantenere la conformità dei beni con contenuto digitale. Gli articoli 21 e 23, che disciplinano le azioni commerciali ingannevoli, vengono aggiornati per includere esplicitamente le dichiarazioni ambientali. La valutazione della potenziale ingannevolezza di una pratica dovrà ora tenere conto delle caratteristiche ambientali del prodotto e degli indici, come la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità. Inoltre, vengono introdotti nuovi criteri di valutazione, con particolare attenzione al divieto di asserzioni su prestazioni future che saranno considerate ingannevoli se non supportate da un piano di attuazione chiaro e verificato. Vengono, altresì, inserite specifiche condotte di greenwashing e pratiche legate all’obsolescenza programmata. Tutte le comunicazioni commerciali, inclusi banner, post sui social media, newsletter e descrizioni sul sito, dovranno essere attentamente vagliate per eliminare qualsiasi “asserzione ambientale generica e non dimostrata”. Inoltre, I professionisti che offrono servizi di comparazione di prodotti basati su caratteristiche ambientali o sociali dovranno rendere trasparenti il metodo di confronto, i prodotti inclusi nella valutazione e le procedure di aggiornamento dei dati. Questa informazione dovrà essere resa disponibile in un’apposita sezione dell’interfaccia online, facilmente accessibile. Anche le pratiche legate all’obsolescenza, come l’omissione di informare che un aggiornamento software potrebbe peggiorare le prestazioni del bene, oppure presentare un aggiornamento software come necessario quando migliora solo funzionalità opzionali e/o dichiarare falsamente la riparabilità di un bene. L’articolo 22, relativo alle omissioni di informazioni rilevanti che possono indurre il consumatore a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso, viene integrato con il nuovo comma 5-ter cheriguarda specificamente i professionisti che offrono servizi di comparazione di prodotti basati su caratteristiche ambientali. I professionisti dovranno rendere disponibili, in una sezione dell’interfaccia online informazioni rilevanti quali: il metodo di confronto utilizzato ed  i prodotti e i fornitori inclusi nella comparazione. Gli obblighi informativi da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, sia nei negozi fisici (art. 48) sia nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali (art. 49) vengono rafforzati. Il professionista dovrà fornire, in modo chiaro e comprensibile, nuove informazioni essenziali: un promemoria sull’esistenza della garanzia legale di conformità di due anni;l’eventuale esistenza di una garanzia commerciale di durabilità gratuita offerta dal produttore per un periodo superiore a due anni;il periodo di tempo durante il quale il produttore si impegna a fornire aggiornamenti software gratuiti;l’indice di riparabilità del bene, ove previsto, oppure in assenza dell’indice, informazioni sulla disponibilità e il costo indicativo dei pezzi di ricambio, sulle istruzioni per la riparazione e su eventuali restrizioni alla stessa. L’articolo 51, comma 2, viene modificato per imporre che, nei contratti conclusi online che prevedono un pagamento, le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità siano fornite in modo chiaro ed evidente immediatamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Le pagine di presentazione dei prodotti dovranno essere aggiornate per includere, in modo chiaro e facilmente accessibile prima che il cliente aggiunga il prodotto al carrello, tutte le nuove informazioni precontrattuali. Questo include dettagli sulla garanzia legale, sull’eventuale garanzia commerciale di durabilità, sull’indice di riparabilità (o informazioni alternative sulla riparazione) e sulla durata degli aggiornamenti software. Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 65-ter, intitolato “Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata”. Questa norma istituisce due strumenti grafici standardizzati a livello europeo: un avviso armonizzato per informare il consumatore della garanzia legale di conformità e una etichetta armonizzata per segnalare in modo prominente la presenza di una garanzia commerciale di durabilità gratuita superiore ai due anni. Questi strumenti visivi dovranno essere esposti nel punto vendita o sull’interfaccia online per rendere le informazioni sulle garanzie immediatamente riconoscibili e confrontabili . Ripeilogando bervemente, per le aziende che operano online, le nuove disposizioni comportano la necessità di una revisione approfondita delle interfacce di vendita, delle schede prodotto nonchè della documentazione contrattuale, sotto I seguenti aspetti: Trasparenza nelle Schede Prodotto. Comunicazione delle Garanzie.Revisione delle comunicazioni pubblicitarie: le comunicazioni commerciali, inclusi banner, post sui social media, newsletter e descrizioni sul sito, non dovranno contenere  asserzioni ambientali generiche non supportate da prove concrete e certificazioni. Le affermazioni dovranno essere giustificate in modo dettagliato.Siti di Comparazione: i professionisti che offrono servizi di comparazione di prodotti basati su caratteristiche ambientali o sociali dovranno rendere trasparenti il metodo di confronto, i prodotti inclusi nella valutazione e le procedure di aggiornamento dei dati. Ciò dovrà essere evidente in un’apposita sezione dell’interfaccia online.Opzioni di Consegna: Durante il processo di acquisto, dovranno essere segnalate, se disponibili, le opzioni di consegna con un minore impatto ambientale, per consentire al consumatore una scelta più consapevole. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sarà l’organo preposto alla vigilanza sul rispetto delle nuove norme. In caso di violazione, potrà irrogare sanzioni pecuniarie fino a un massimo di 5 milioni di euro. Per le infrazioni di rilevanza europea, la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato annuo del professionista.
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La cessione del credito. I vantaggi della cessione pro soluto.

La cessione del credito, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. del codice civile, permette di trasferire il diritto a riscuotere un credito a un altro soggetto. Chi Sono i soggetti coinvolti nella cessione del credito? Nell’operazione di cessione del credito intervengono principalmente tre figure: Il Cedente: È il creditore originario (spesso aziende, professionisti o istituzioni finanziarie) che decide di cedere il proprio credito. La motivazione principale è solitamente la necessità di ottenere liquidità immediata, ridurre i costi di recupero e minimizzare il rischio di insolvenza del debitore.Il Cessionario: È il soggetto che acquista il credito (può trattarsi di una banca, fondi specializzati nell’acquisto di crediti deteriorati – NPL, società o privati), assumendo il diritto di riscuoterlo.Il Debitore Ceduto: È il soggetto tenuto al pagamento del debito. La sua posizione non cambia: rimane obbligato a pagare, ma a un nuovo creditore. Come avviene la cessione? Consenso del Debitore: Generalmente, per cedere un credito non è necessario il consenso del debitore. Tuttavia, clausole contrattuali specifiche potrebbero limitare o vietare la cessione senza la sua approvazione.Notifica al Debitore: È fondamentale che il debitore venga formalmente informato dell’avvenuta cessione, come previsto dall’art. 1264 c.c. Questa notifica garantisce che i pagamenti futuri siano indirizzati correttamente al nuovo titolare del credito. Documenti Necessari per formalizzare la cessione. Per procedere con una cessione del credito valida ed efficace, è cruciale raccogliere e predisporre una documentazione completa e accurata: Contratto di cessione: Definisce termini, condizioni e, aspetto fondamentale, le responsabilità in caso di insolvenza del debitore.Documentazione attestante il credito: Fatture, ordini di acquisto, contratti di fornitura o servizi, bilanci condominiali, ecc.Eventuali garanzie: Fideiussioni o titoli di credito associati al credito.Notifica formale al debitore: Deve contenere i dettagli della cessione e le nuove modalità di pagamento. La predisposizione di una documentazione chiara e completa è essenziale per garantire la validità dell’operazione, prevenire contestazioni e ritardi. Per tale attività, l’assistenza di professionisti del settore è consigliabile. Pro Soluto o Pro Solvendo? Esistono due principali tipologie di cessione del credito, che si distinguono per il livello di rischio trasferito dal cedente al cessionario: Cessione Pro Soluto: In questa modalità, il cedente trasferisce il credito senza mantenere alcuna responsabilità in caso di insolvenza del debitore. Il cedente deve garantire unicamente l’esistenza del credito al momento della cessione (il cosiddetto nomen verum), ma non la solvibilità del debitore. Questo significa che, una volta ceduto il credito, il rischio di mancato pagamento passa interamente al cessionario. Il creditore può trasferire il credito (a titolo oneroso o gratuito) anche senza il consenso del debitore, il quale non può opporsi.Cessione Pro Solvendo: Al contrario, nella cessione pro solvendo, il cedente garantisce non solo l’esistenza del credito, ma anche la solvibilità del debitore (il bonum nomen). Se il debitore non paga, il cedente rimane responsabile e dovrà rimborsare il cessionario. Ai sensi dell’art. 1267 c.c., il cedente che garantisce la solvenza del debitore risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportato per escutere il debitore ceduto, ed infine risarcire l’eventuale danno. Il cessionario, in questo caso, avrà diritto a recuperare soltanto il corrispettivo pagato per la cessione, non l’intero importo del credito acquistato. I vantaggi esclusivi della Cessione Pro Soluto: Perché Conviene? La cessione del credito pro soluto offre molteplici e significativi vantaggi per il creditore cedente: Liquidità Immediata Senza Rischi: Si ottiene l’incasso in un’unica soluzione, monetizzando il credito.Eliminazione del Rischio di Insolvenza: Il rischio di inadempimento o di irrecuperabilità del credito viene trasferito integralmente al cessionario, senza alcun rischio di rivalsa futura.Riduzione dei Costi: Si eliminano i costi interni di gestione e riscossione del credito.Accelerazione della Riscossione: Non si devono attendere i tempi, spesso lunghi e incerti, del recupero crediti. Cessione Pro Soluto e Fisco: Un ulteriore beneficio Un importante vantaggio fiscale della cessione del credito pro soluto è previsto dall’art. 101, comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Questa norma consente al contribuente di beneficiare della deducibilità delle perdite su crediti divenuti inesigibili. Se si dimostra l’infruttuosità dell’attività di recupero, la cessione pro soluto permette di “defiscalizzare” gli importi non recuperabili, detraendo la perdita dall’imponibile e, di conseguenza, pagando meno tasse. Aspetti Fiscali Generali della Cessione del Credito Dal punto di vista fiscale, è importante notare che: Le cessioni di denaro o di crediti in denaro, in linea generale, non sono considerate cessioni di beni ai fini IVA (art. 2, comma 3, lett. a, DPR n. 633/1972).Tuttavia, le operazioni finanziarie, come le cessioni di crediti pro soluto, se effettuate a fronte di un corrispettivo, sono considerate prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA (art. 3, comma 2, n. 3, DPR n. 633/1972).Nonostante la rilevanza ai fini IVA, se la cessione del credito ha natura finanziaria (cioè serve a procurare liquidità al cedente), essa beneficia dell’esenzione IVA. In tal caso, si applica l’imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell’art. 40 DPR 131/1986 e art. 6 della Tariffa allegata). In sintesi, la cessione del credito, specialmente nella forma pro soluto, rappresenta uno strumento efficace per le imprese e i professionisti che desiderano ottimizzare la gestione della propria liquidità, ridurre i rischi e semplificare l’amministrazione dei crediti. Articolo scritto da Avv. Francesca Pelli
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Crypto asset, diritto d’autore e proprietà industriale: sfide e opportunità della creazione digitale

I crypto asset, o asset digitali crittografici, sono risorse digitali che utilizzano tecniche di crittografia per garantire transazioni sicure e per controllare la creazione di nuove unità entità digitali. Questi asset possono includere criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, ma anche altre tipologie di risorse digitali basate sulla blockchain o su altre tecnologie di registro distribuito (DLT, Distributed Ledger Technology). Queste possono dividersi in: 1.   Criptovalute: Monete digitali progettate per funzionare come mezzo di scambio. Le più note sono Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Le criptovalute sono decentralizzate, il che significa che non sono controllate da una singola entità, ma funzionano su una rete di nodi distribuiti, la blickchain appunto. 2.   Token: Risorse digitali che rappresentano asset o utilità specifiche all’interno di un ecosistema di blockchain. Questi asset hanno un valore all’interno di un ecosistema, un contesto individuato, e possono dividersi in:        •   Utility Token: Usati per accedere a un prodotto o servizio all’interno di una piattaforma specifica. Più eterei rispetto ai fratelli di seguito richiamati perché vincolati ad un ecosistema artificiale. Un esempio è il token BNB di Binance.        •   Security Token: Rappresentano una partecipazione in un’attività o azienda e sono soggetti a regolamentazioni finanziarie simili ai titoli tradizionali. Il nome, in questo caso, è sinonimo di una maggior sicurezza conferita dalla tangibilità dell’asset di riferimento che in termini giuridici costituisce una sorta di provvista.        •   Stablecoin: Allo stesso modo, sono criptovalute il cui valore è ancorato a un asset monetario stabile, come il dollaro USA o l’oro, per ridurre la volatilità. Un esempio è Tether (USDT). 3.   NFT (Non-Fungible Token): Token unici che rappresentano la proprietà di un oggetto digitale unico, come arte, musica, giochi o altri tipi di media digitali. Sono molto utilizzati nel mercato delle crypto asset in quanto costituiscono un riflesso, ed anzi un’amplificazione di una realtà inventiva ed artistica che praticamente non ha più confini e limiti materiali. I fattori comuni a tutti i crypto asset, quindi, riguardano: la decentralizzazione, riducendo la necessità di intermediari centralizzati come banche o governi; in maniera controintuitiva, la sicurezza conferita dalla crittografia avanzata che protegge le transazioni e le informazioni personali; la trasparenza delle transazioni che sono generalmente registrate su un registro pubblico (blockchain), rendendole trasparenti e verificabili; l’accessibilità, in quanto gli asset possono essere acquistati, venduti e scambiati a livello globale, offrendo accesso ai mercati finanziari anche a chi non ha accesso ai servizi bancari tradizionali. I crypto asset stanno rivoluzionando vari settori del commercio e dei mercati mondiali tra cui la finanza, l’arte, i giochi ed in generale estendono il concetto di proprietà tout court, offrendo nuove opportunità ma anche presentando rischi significativi legati alla volatilità, alla sicurezza e alla regolamentazione. Sotto un profilo strettamente legato alla tutela degli asset aziendali di proprietà industriale, e del diritto d’autore, l’adozione della tecnologia blockchain e dei crypto assets, consente la registrazione temporale e la verifica dell’origine dei dati e dei prodotti, offrendo una maggiore protezione contro la contraffazione. La tracciabilità tramite blockchain permette ai titolari di marchi di monitorare la distribuzione dei prodotti, riducendo perdite e importazioni parallele. I certificati blockchain, che forniscono informazioni dettagliate sui prodotti, aiutano i consumatori a distinguere tra autentico e falso, facilitando una protezione legale rapida ed efficace contro contraffattori e usi impropri dei dati personali. Capita sempre più spesso, poi, che artisti o proprietari digitali, volenterosi di entrare nel mercato degli NFT, realizzino delle opere digitali – che vengono poi registrate tramite NFT garantiti dalla tecnologia blockchain – talvolta ispirate a, se non addirittura mere riproduzioni di, oggetti frutto dell’attività intellettuale o industriale esistenti.  E Quindi, così come gli oggetti prodotti dal frutto dell’inventiva e dell’attività intellettuale sono considerati opere d’arte od opere di proprietà intellettuale, e come tali tutelati secondo le rispettive normative della legge sul Diritto d’Autore e del Codice della proprietà industriale, è opportuno porre l’attenzione sui nuovi sviluppi del fenomeno dei crypto assets, in modo da garantire una effettiva tutela agli investimenti ed agli sforzi realizzati dall’autore e dal proprietario del patrimonio industriale. La creazione di una versione digitale di un oggetto di design protetto come opera dell’ingegno può costituire una rielaborazione dell’opera stessa. Questo avviene perché, pur riconoscendo il contributo artistico dell’artista digitale, l’oggetto di design originale rimane riconoscibile nell’NFT in tutti i suoi elementi. Pertanto, un artista digitale o un’azienda che desidera commissionare la creazione di crypto assets che riproducano (e non semplicemente si ispirino a) oggetti protetti dal diritto d’autore deve necessariamente ottenere l’autorizzazione preventiva dal titolare dei diritti di sfruttamento economico e di elaborazione dell’oggetto di design. Le considerazioni svolte, impongono un’integrazione e talvolta una revisione delle attività di tutela del patrimonio aziendale identificabile nei prodotti derivanti dall’ingegno e dall’inventiva, oltre che degli investimenti, dei proprietari e del frutto dell’arte degli autori, che al tempo stesso deve coinvolgere istituzioni (con una regolamentazione precisa e consapevole del mercato dei crypto assests) ma anche del privato che deve necessariamente intervenire nelle fasi di commercializzazione e sviluppo delle prospettive economiche delle proprie opere, a tutela preventiva da potenziali contraffazioni che possano approfittare del frutto del proprio lavoro. Eventualmente, provvedendo a registrare e proteggere il proprio marchio o il proprio design relativamente a beni virtuali, a beni virtuali od a crypto assets. Infatti, a seguito delle numerose richieste ricevute da coloro che desiderano registrare marchi per beni virtuali e/o NFT, l’EUIPO ha fornito maggiori dettagli sugli approcci adottati dall’Ufficio per classificare tali marchi. Inizialmente, queste informazioni sono state comunicate attraverso note e indicazioni incluse nelle nuove linee guida preliminari, con ulteriori dettagli forniti nelle linee guida definitive. Questo intervento è stato fatto in anticipazione dell’entrata in vigore della 12ª edizione della Classificazione di Nizza il 1° gennaio 2023, che è essenziale per la scelta delle categorie appropriate quando si registra un marchio, specialmente per prodotti e servizi relativi al metaverso, che fino ad allora mancavano di indicazioni specifiche. Tuttavia, l’EUIPO ha sottolineato che l’indicazione generica dei termini “prodotti scaricabili”, “prodotti virtuali” o “non fungible tokens” nella classificazione dei prodotti e servizi della classe 9 non è sufficientemente chiara e precisa. Di conseguenza, chiede ai titolari dei marchi di specificare il contenuto esatto dei prodotti virtuali o il tipo di prodotto autenticato da NFT. Questa precisazione è necessaria poiché i termini standard della Classificazione di Nizza non forniscono informazioni dettagliate sul tipo specifico di prodotto o servizio che si intende proteggere nel contesto digitale e virtuale. Nelle linee guida, l’EUIPO propone esempi di termini più dettagliati e precisi, come “prodotti virtuali scaricabili, ovvero pelletteria virtuale”, “prodotti scaricabili, come file multimediali scaricabili” o “arte digitale scaricabile, autenticata da un NFT”. Inoltre, l’EUIPO specifica che i servizi relativi ai prodotti virtuali o scaricabili, nonché i servizi forniti online o in ambienti virtuali, devono essere classificati considerando la loro natura e il loro impatto nel mondo reale. Ciò implica che la registrazione dei marchi non deve limitarsi alla sola classe 9, ma richiede un’attenta valutazione delle finalità dei beni virtuali e dei crypto assets per determinare le classi appropriate da rivendicare. In risposta all’esigenza di valutare, verificare ed in qualche modo disciplinare il fenomeno, quindi l’Unione Europea ha iniziato a munirsi di strumenti che evidentemente hanno lo scopo di promuovere l’innovazione proteggendo, al tempo stesso, sia i consumatori che i partecipanti, sotto vario ruolo, al mercato dei crypto assets, ancorchè riflesso al mercato comune. Sotto questo punto di vista, quindi, si impone un rinnovato approccio proteso ad una tutela della proprietà industriale e del diritto d’autore che, parallelamente allo sviluppo del fenomeno dell’universo digitale, evolve assieme ad esso. Avv. Niccolò Vanzi
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La Direttiva CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive

La direttiva CSRD sul reporting di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive) è una nuova e importante normativa europea che impone alle aziende dell’UE di rendicontare diversi aspetti della sostenibilità, tra cui ambiente, diritti umani e corporate governance. La CSRD, è stata pubblicata il 16 dicembre 2022 ed è in vigore dal 5 gennaio 2023, con l’obbiettivo di migliorare la trasparenza delle imprese riguardo agli impatti ambientali, sociali e di governance attraverso obblighi di reporting rafforzati. Gli Stati membri devono recepire la CSRD entro il 6 luglio 2024. I destinatari della CSRD, sono i seguenti:  Dal 1° gennaio 2024: per le grandi imprese e per le imprese madri di grandi gruppi con oltre 500 dipendenti (anche su base consolidata) che sono enti di interesse pubblico, ossia per i soggetti già tenuti all’obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente;1° gennaio 2025: per tutte le grandi imprese e società madri di grandi gruppi diverse da quelle di cui al punto precedente;1° gennaio 2026: per le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, enti creditizi piccoli e non complessi, e le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive;1° gennaio 2028: per imprese di paesi terzi. Il principio su cui si fonda la rendicontazione CSRD deve soddisfare lo standard di doppia materialità. Ciò significa che le organizzazioni devono riferire su entrambi i seguenti fattori: Materialità dell’impatto: l’impatto che le loro attività hanno o potrebbero avere su questioni di sostenibilità;Materialità finanziaria: l’impatto che le questioni di sostenibilità hanno o potrebbero avere sulle finanze dell’organizzazione. La maggior parte delle organizzazioni conduce una doppia valutazione di materialità come primo passo verso la conformità alla CSRD. Per applicare la direttiva predisporre gli strumenti per il monitoraggio e la misurazione dei fattori Prima di tutto la CSRD prevede che determinate tipologie di aziende, siano tenute a pubblicare un documento, redatto secondo standard riconosciuti, che riporti una serie di dati non finanziari che rispecchiano il suo impatto ambientale e sociale e le attività poste in essere per migliorare questo impatto. Sostanzialmente le imprese dovranno inserire il report per la sostenibilità nella relazione finanziaria annuale. Tale report, a titolo esemplificativo, dovrà includere informazioni su come il modello di business di una società influisce sulla sua sostenibilità e su come i fattori esterni, quali i cambiamenti climatici o le questioni relative ai diritti umani, influenzano le sue attività (principio doppia materialità). Ad esempio, gli indicatori riguarderanno le emissioni di gas, il consumo di acqua e la produzione di rifiuti; così come la parità di trattamento per tutti i dipendenti, le condizioni di lavoro e il rispetto dei diritti umani. I dati sulle impronte ambientali e sociali saranno disponibili al pubblico, il che significa che chiunque sia interessato a tali informazioni vi potrà accedere: i nuovi requisiti e la logica della trasparenza renderanno un numero maggiore di imprese responsabili del loro impatto sulla società, guidandole verso un’economia a vantaggio delle persone e dell’ambiente. Le imprese dovranno far attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità da un revisore legale o un’impresa di revisione contabile, secondo un processo che acquisisca un livello di sicurezza limitata, evolvendo verso un livello di sicurezza ragionevole. La CSRD impone agli Stati membri dell’UE di fare riferimento a un ente investigativo e di conformità che imponga sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni si basano su diversi fattori, tra cui la gravità e la durata delle violazioni e la situazione finanziaria dell’azienda. I singoli stati membri determinano le sanzioni per la mancata conformità al CSRD in base alle leggi statali pertinenti. Tutte le aziende devono tenersi aggiornate su eventuali modifiche legislative e di ottenere una consulenza legale per garantire la conformità ed evitare indagini e potenziali sanzioni. La vigilanza sulla conformità è assegnata alla Consob per le società quotate e non prevede ulteriori vigilanze per le società non quotate. Il regime sanzionatorio sarà adeguato all’ampliamento degli obblighi di rendicontazione, tenendo conto della dimensione dell’impresa e della complessità delle informazioni richieste.
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Il Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale

Il 13 marzo 2024 è stato approvato dal Parlamento europeo il Regolamento Europeo sull’intelligenza artificiale (AI ACT). L’AI Act è il primo tentativo globale di regolare in modo completo e specifico l’uso dell’IA in una vasta gamma di settori, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini europei e la promozione dell’innovazione tecnologica. Si prevede che questo regolamento abbia un impatto significativo su aziende, organizzazioni e istituzioni che sviluppano e utilizzano sistemi di intelligenza artificiale. Il nuovo Regolamento si applicherà a tutti i soggetti pubblici e privati che producono strumenti con tecnologia di intelligenza artificiale rivolti al mercato europeo. Il regolamento riguarda sia i fornitori che gli utilizzatori dei sistemi a intelligenza artificiale. Gli acquirenti dovranno assicurarsi che il prodotto comprato abbia già superato la procedura di valutazione e conformità prevista, che sia provvisto di un marchio di conformità europeo e che sia accompagnato dalla documentazione e dalle istruzioni richieste. Il quadro normativo classifica le applicazioni di intelligenza artificiale in base al livello di rischio che presentano, definendo quattro categorie: rischio inaccettabile, alto, limitato e minimo. Ciò consente un approccio differenziato alla regolamentazione, garantendo che le restrizioni siano proporzionate al potenziale impatto negativo sull’individuo o sulla società. LIVELLO DI RISCHIO INACCETTABILE: comprende i rischi che violano i valori europei. Vi rientrato a titolo esemplificativi gli strumenti di riconoscimento di emozioni da impiegare all’interno di scuole o di luoghi di lavoro, gli applicativi di social scoring (ovvero di selezione in base ai comportamenti), gli strumenti di identificazione biometrica con alcune eccezioni (es. per prevenire un reato). LIVELLO DI RISCHIO ALTO: riguarda le applicazioni con impatto controverso e potenzialmente dannoso per la sicurezza e per i diritti delle persone. Si tratta di tecnologie non proibite, ma ammesse solo in presenza di specifici requisiti. Rientrano in questa categoria i sistemi di Intelligenza Artificiale generativa (come ad es. chat GPT). Per tali applicativi è richiesto l’adempimento di una serie di obblighi: un’approfondita valutazione preventiva dei rischi;la presentazione di tutta la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione;obblighi informativi nei confronti degli utenti sullo scopo dell’applicazione;deve essere consentito l’intervento umano sull’algoritmo;obbligo di trasparenza sugli algoritmi. I sistemi di Intelligenza Artificiale generativa devono inoltre rendere noto agli utenti che i prodotti generati sono prodotti da una macchina e non da esseri umani e devono spiegare come vengono allenati i modelli di linguaggio. LIVELLO DI RISCHIO LIMITATO: riguarda i sistemi ai quali non sono connessi rischi considerevoli. Per tali applicativi sono previsti soltanto obblighi di trasparenza sulle modalità di funzionamento dell’algoritmo. LIVELLO DI RISCHIO MINIMO: non è previsto nessun obbligo di legge. ENTRATA IN VIGORE: Il regolamento sull’Intelligenza Artificiale entrerà in vigore entro giugno 2024, salvo eventuali proroghe, con un periodo di transizione che consenta agli interessati di adeguarsi alle nuove regole e implementare le misure richieste. Entro sei mesi dall’entrata in vigore dovranno essere eliminati gradualmente i sistemi vietati dall’AI Act.Entro dodici mesi si applicheranno le norme di governance generali a tutte le aziende e le PA.Entro due anni dall’entrata in vigore il Regolamento sarà pienamente applicabile, comprese le norme per i sistemi ad alto rischio. IL CONTROLLO: Il controllo sull’applicazione del Regolamento è affidato agli Stati Membri che entro dodici mesi dall’entrata in vigore dovranno costituire apposite autorità locali con il compito di verificare il rispetto della normativa. Anche la Commissione Europea avrà il potere di sorveglianza oltre che di applicazione delle sanzioni in caso di accertamento di violazione. LE SANZIONI: Il regolamento stabilisce le soglie delle sanzioni che saranno poi stabilite dagli Stati membri: fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente per le violazioni relative alle pratiche vietate o alla non conformità ai requisiti sui dati;fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato totale annuo mondiale dell’esercizio precedente per la mancata osservanza di uno qualsiasi degli altri requisiti o obblighi del regolamento, compresa la violazione delle norme sui modelli di IA per uso generale;fino a 7,5 milioni di euro o all’1,5% del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente per la fornitura di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati e alle autorità nazionali competenti in risposta a una richiesta (in tutti i casi a seconda di quale sia il valore più elevato).
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Gli obblighi per le aziende in materia di whistleblowing

Il D.Lgs. 24/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 63 del 15 marzo 2023, ha recepito nell’ordinamento giuridico italiano la normativa comunitaria a tutela dei soggetti che segnalano attività illecite o frodi all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, c.d. “whistleblower”. L’obiettivo di tale normativa è creare un’armonizzazione in tutti gli Stati membri in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o UE che ledono l’interesse pubblico, o l’integrità della pubblica amministrazione ovvero dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Per “whistleblowers” si intendono non solo dipendenti, ma anche lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, i volontari e i tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, i candidati, i lavoratori in prova e gli ex dipendenti. GLI OBBLIGHI: Gli obblighi riguardano l’attivazione di canali interni all’azienda per la segnalazione delle violazioni che vengono riscontrate. In alcuni casi è ammesso anche che la segnalazione sia realizzata in via esterna ovvero dandone divulgazione pubblica (per esempio tramite ANAC). Più precisamente, ogni impresa dovrà: istituire canali interni per consentire segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatiche (per esempio piattaforme online), oppure in forma orale, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocali o incontri diretti con il gestore della segnalazione;affidare la gestione dei canali interni a una persona o a un ufficio interno autonomo, dedicato e con personale specificamente formato, o a un soggetto esterno (il c.d. Ombudsman), anch’esso autonomo e specificamente formato;adottare una procedura per regolamentare in modo preciso la gestione delle segnalazioni, prevedendo tempistiche certe (un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla presentazione della segnalazione e un riscontro sull’esito entro i successivi 3 mesi) e l’obbligo di dare un seguito diligente alle segnalazioni stesse, valutando la veridicità e la sussistenza dei fatti riportati e adottando le necessarie azioni correttive;mettere a disposizione dei possibili segnalanti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne (utilizzando il canale appositamente istituito presso l’ANAC) o le divulgazioni pubbliche (tramite mass media);garantire misure di tutela per i segnalanti, consistenti in particolare nella riservatezza della loro identità, con l’esecuzione dei necessari adempimenti in materia di data protection e cyber security, e nel divieto di ritorsioni dirette e indirette nei loro confronti (ad esempio: licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, demansionamento, referenze negative, intimidazioni o molestie, danni reputazionali ecc.). Gli enti privati che hanno meno di 250 dipendenti potranno istituire un canale di segnalazione interna senza obbligo di istituire quello di segnalazione esterna. Un altro adempimento per l’azienda consiste nella conservazione di tutte le segnalazioni ricevute in luogo sicuro in modo che possano essere utilizzate come prove, se necessario. LE SEGNALAZIONI: In particolare, i dipendenti pubblici possono segnalare violazioni sia del diritto comunitario che del diritto interno, attraverso tutti i canali di segnalazione previsti, mentre per i dipendenti del settore privato, la normativa applica una distinzione: I dipendenti di enti privati che nell’ultimo anno hanno impiegato una media di oltre 50 lavoratori e lavoratori di enti che, a prescindere dalle dimensioni, rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione indicati dalla Direttiva (UE) 2019/1937 potranno segnalare soltanto le violazioni del diritto dell’Unione Europea, ovviamente attraverso i canali di segnalazione previsti dal decreto.Gli impiegati presso aziende con una media di lavoratori superiore alle 50 unità, invece, il whistleblower avrà la possibilità di segnalare sia le violazioni contemplate dalla nuova normativa, sia quelle attinenti al diritto dell’Unione Europea, sempre attraverso i canali previsti dal decreto. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL WHISTLEBLOWER: La disciplina introdotta dal D. LGS. 24/2023 rinforza inoltre la tutela della riservatezza del segnalante, disponendo varie misure di protezione che comprendono: l’obbligo di riservatezza in ordine all’identità del segnalante, salvaguardando però anche i diritti di difesa della persona coinvolta/segnalata;un generale divieto di ritorsione;misure di sostegno in favore del whistleblower, assicurate dagli enti del Terzo settore, che sono inseriti in elenchi tenuti dall’ANAC e che forniscono dette misure di sostegno, sulla base di convenzioni stipulate con la stessa autorità. I TERMINI PER L’ADEGUAMENTO: Il decreto detta una serie di obblighi per le aziende italiane pubbliche e private che dovranno essere adempiuti entro specifici termini: Se l’azienda ha più di 250 dipendenti è tenuta a implementare un sistema di segnalazione di illeciti interno entro il 15 luglio 2023;Se l’azienda ha più di 50 dipendenti il termine è esteso fino al 17 dicembre 2023 per adeguarsi ai nuovi requisiti. LE SANZIONI: La normativa prevede un regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle norme del decreto. In particolare, l’ANAC può infliggere al responsabile delle sanzioni amministrative pecuniarie nei casi in cui: Siano state commesse delle ritorsioni, o qualora si accerti che la segnalazione sia stata ostacolata o che l’obbligo di riservatezza sia stato violato;Non siano stati istituiti canali di segnalazione;non siano state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;l’adozione delle procedure non sia conforme alle disposizioni del decreto. È stato inoltre previsto uno specifico regime di responsabilità per il segnalante nell’eventualità in cui abbia formulato segnalazioni diffamatorie o calunniose, commesse con dolo o colpa grave.  Un’ulteriore sanzione è stata istituita per il caso di mancato adeguamento entro i termini stabiliti (15 luglio e 17 dicembre), per la quale l’azienda potrà incorrere in sanzioni fino a 50.000 euro.
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Direttiva “OMNIBUS” e indicazione annunci di riduzione del prezzo nelle vendite on line.

La Direttiva98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva sull’indicazione dei prezzi”) ha come obbiettivo quello di far valutare ai consumatori e dunque raffrontare il prezzo dei prodotti sulla base di informazioni omogenee e trasparenti. Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva(UE) 2019/2161 del parlamento europeo e del consiglio che ha introdotto norme specifiche (articolo 6 bis) per gli annunci di riduzione di prezzo cosiddetta “direttiva Omnibus”.

A differenza di altri Stati dell’Unione Europea, che hanno già portato a termine il processo di implementazione della direttiva Omnibus, in Italia l’iter di recepimento è ancora in corso. Il 26 agosto 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 127 del 4 agosto 2022, contenente la Delega al Governo per il recepimento e l’attuazione di alcune direttive e atti normativi dell’Unione europea, tra le quali la direttiva in questione, che è entrata in vigore il 10 settembre 2022; il Governo dovrà adottare i decreti legislativi di recepimento della direttiva Omnibus entro tre mesi da tale data.

Tuttavia, il testo della Diretta Omnibus è già sufficientemente dettagliato ed una delle maggiori innovazioni è la  disposizione che introduce una disciplina specifica sugli sconti (definiti come “annunci di riduzione di un prezzo”), finora mai disciplinati in maniera adeguata a livello europeo; ebbene, per tale disposizione c’è margine di immediata applicazione, visto che gli annunci debbono indicare il prezzo precedente (applicato durante un periodo pregresso, non inferiore a 30 giorni) applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione dello sconto.

La direttiva Omnibus modifica la Direttiva98/6/CE aggiungendo l’articolo 6 bis:

Qualsiasi annuncio di una riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedentemente applicato dal commerciante per un determinato periodo prima della riduzione di prezzo.
Il prezzo precedente significa il prezzo più basso applicato dal commerciante durante un periodo non inferiore a trenta giorni prima dell’applicazione dello sconto.
Gli Stati membri possono prevedere regole diverse per le merci che possono deteriorarsi o scadere rapidamente.
Se il prodotto è sul mercato da meno di 30 giorni, gli Stati membri possono anche prevedere un periodo più breve di quello previsto al paragrafo 2.
Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di aumento graduale della riduzione di prezzo, per prezzo precedente si intenda il prezzo senza riduzione prima della prima applicazione dello sconto.

La norma così come formulata lascia tuttavia aperte alcune questioni interpretative ed a fare chiarezza, al di là delle singole legislazioni nazionali, è intervenuta la Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’art. 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori” (2021/C 526/02).d e chiarisce il significato di riduzione di prezzo e dunque dettaglia come deve essere annunciata:

– in termini percentuali (%) ad esempio sconto del 20% o assoluti, ad esempio sconto di 10 euro;

– indicando un nuovo prezzo inferiore assieme al prezzo indicato in precedenza (più elevato). Esempio: “ora 50 euro” – “in precedenza 100 euro”; oppure 50 euro /100 euro; –

-mediante tecniche promozionali     ad esempio “acquista oggi e non paghi IVA”;

– presentando il prezzo attuale come prezzo di lancio o simile ed indicando un prezzo più elevato quale prezzo normale applicato in futuro.

La comunicazione chiarisce che l’art. 6 bis, da un lato si applica indipendentemente dal fatto che l’annuncio di una riduzione di prezzo indichi una riduzione misurabile o meno. Ad esempio, anche gli annunci quali saldi, offerte speciali, o offerte Black Friday che creano l’impressione di una riduzione di prezzo sono soggetti all’articolo 6 bis e dall’altro, che l’articolo non si applica agli annunci pubblicitari di carattere generale che promuovono l’offerta del venditore confrontandola con quelle di altri venditori senza evocare o creare l’impressione di una riduzione di prezzo, così come non si applica nemmeno ad altre tecniche di promozione di vantaggi di prezzo, quali i confronti tra prezzi o le offerte vincolate.

In merito all’indicazione del prezzo precedente, deve essere precisato che la direttiva sebbene faccia rinvio anche alle singole norme nazionali prevede che gli Stati membri non possono prevedere un periodo inferiore a 30 giorni per la determinazione del prezzo precedente. Lo scopo di tale periodo di riferimento è evitare che i professionisti alterino i prezzi e ne presentino riduzioni fasulle, ad esempio aumentando il prezzo per un breve periodo e poi applicando la riduzione che induce i consumatori in errore.

Relativamente alle riduzioni di prezzo graduali, i singoli Paesi possono decidere nelle proprie norme di recepimento diverse modalità applicative, tuttavia la direttiva riconosce espressamente che in caso di aumento graduale della riduzione, come potremo definire il periodo dei saldi, si possa far riferimento esclusivamente al prezzo precedente individuato nel prezzo più basso applicato nei trenta giorni antecedenti la prima riduzione.

A tal proposito una riflessione deve essere fatta sul prezzo iniziale che deve essere indicato in caso di due campagne successive ma separate nell’arco di un periodo temporale inferiore ai 30 giorni.

Il professionista che annuncia la riduzione di prezzo deve indicare il prezzo più basso che ha applicato per il bene o i beni interessati almeno negli ultimi trenta giorni precedenti la riduzione (“prezzo precedente”). Questo prezzo più basso indicato include qualsiasi precedente prezzo ridotto durante questo periodo.

Pertanto la riduzione del prezzo deve essere presentata utilizzando il prezzo “precedente” indicato come riferimento, ovvero l’eventuale riduzione indicata in percentuale deve essere basta sul prezzo “precedente”. Ad esempio quando l’annuncio è uno sconto del 50% e il prezzo più basso degli ultimi trenta giorni è 100 euro, il venditore dovrà indicare 100 euro come prezzo precedente da cui calcolare la riduzione del 50% anche se il prezzo di listino era 160 euro.

In sostanza il prezzo indicato deve essere quello “precedente” (il più basso applicato nei trenta giorni antecedenti alla riduzione) all’inizio di ogni riduzione e può essere mantenuto per tutta la riduzione. La riduzione può essere pubblicizzata anche per un periodo più lungo di trenta giorni e se è ininterrotta, il prezzo “precedente” che deve essere indicato resta il prezzo più basso applicato almeno nei trenta giorni precedenti la riduzione.

Infine, con riferimento alla fattispecie dei Saldi privati, il testo della direttiva non prevede una disciplina specifica e la Comunicazione della Commissione Europea è intervenuta sull’argomento chiarendo alcuni aspetti.

Anzitutto, l’articolo 6 bis della direttiva sull’indicazione dei prezzi non si applica ai programmi di fedeltà dei clienti messi in atto dal venditore, quali buoni o carte di sconto, che permettono al consumatore di usufruire di uno sconto sul prezzo di tutti i prodotti o su specifiche gamme di prodotti del venditore per periodi di tempo continui e prolungati (ad esempio sei mesi o un anno), o grazie ai quali è possibile accumulare crediti (punti) in vista di acquisti futuri. L’articolo 6 bis della direttiva in questione non si applica nemmeno alle riduzioni dei prezzi personalizzate, che non prevedono l’annuncio della riduzione di prezzo.

Per contro, si applicherà alle riduzioni di prezzo che, seppure presentate come “personalizzate”, sono in realtà offerte/annunciate ai consumatori in generale. Una situazione di questo tipo potrebbe verificarsi qualora il professionista renda disponibili dei «buoni» o codici di sconto a potenzialmente tutti i consumatori che ne visitano il negozio fisico od online durante periodi specifici. Tra gli esempi figurano campagne quali:


“oggi sconto del 20 % usando il codice XYZ”; o

“questo fine settimana sconto del 20 % su tutti gli articoli solo per gli iscritti al programma di fedeltà”,

in cui il codice/programma di fedeltà è accessibile/utilizzato da molti clienti o dalla maggior parte di essi.

In questi casi il professionista deve rispettare gli obblighi di cui all’articolo 6 bis, ossia garantire che il prezzo «precedente» di tutti i beni interessati sia il prezzo più basso pubblicamente disponibile praticato negli ultimi 30 giorni.

In conclusione, si evidenzia che il mancato rispetto di quanto previsto dalla direttiva Omnibus introduce sanzioni che possono arrivare fino al 4% del fatturato annuo della società nello Stato membro (o negli Stati Membri interessati) in cui si è verificata la violazione, o di 2 milioni di euro nei casi in cui non siano disponibili informazioni sul fatturato. Inoltre, gli Stati Membri possono prevedere e introdurre sanzioni più elevate rispetto a quelle indicate nella Direttiva.

 

 

 

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“Women on Boards”: approvata la direttiva che stabilisce le quote rosa nei Cda delle società quotate europee

Dopo 10 anni di attesa è stato raggiunto l’accordo definitivo tra Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo per trasformare in legge la direttiva “Women on Boards” che mira a introdurre procedure di assunzione trasparenti nelle aziende dell’Unione Europa, così da permettere che almeno il 40% dei posti ai vertici esecutivi siano occupati da donne.

Entro il 30 giugno 2026, nelle società quotate in borsa dell’Unione Europea, almeno il 40% degli incarichi da amministratori non esecutivi o il 30% di tutti incarichi da amministratori dovranno essere ricoperti da donne. Nei casi in cui i candidati presentino pari qualifiche per una posizione la priorità dovrà andare al candidato appartenente al genere meno presente.

La Commissione europea ha presentato per la prima volta la sua proposta nel 2012 e il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale nel 2013, per poi mantenere una situazione di stallo per quasi 10 anni. Ad oggi, solo il 30,6% dei membri del consiglio di amministrazione delle più grandi società quotate in borsa dell’Ue sono donne, con differenze significative tra gli Stati membri che vanno dal 45,3% in Francia al 8,5% a Cipro.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la direttiva.

 

OGGETTO:

La direttiva mira a raggiungere una rappresentanza più equilibrata di uomini e donne all’interno degli organi amministrativi di società quotate stabilendo misure efficaci per realizzare tale equilibrio.

Le società quotate dovranno raggiungere entro il 30 giugno 2026 uno dei seguenti OBIETTIVI: 40% degli incarichi da amministratori non esecutivi o il 30% di tutti incarichi da amministratori dovranno essere ricoperti dal candidato del sesso sottorappresentato.

 

MEZZI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI:

Le società quotate dovranno adeguare il processo di selezione dei candidati per la nomina di amministratore. La selezione dovrà seguire i seguenti criteri:

analisi comparativa del titolo di studi di ciascun candidato
modalità di presentazione delle domande non discriminatorie
predisposizione di avvisi di posto vacante
processo di preselezione
indicazioni chiara dei criteri di selezione

Nella scelta di candidati in situazione di pari di idoneità, competenza e professionalità, dovrà essere data la priorità al candidato del sesso sottorappresentato, salvo casi eccezionali.

Gli Stati Membri dovranno adottare misure necessarie affinché, nel caso in cui un candidato non selezionato contesti la violazione degli obblighi da parte della società quotata, quest’ultima abbia l’onere di provare dinanzi alle Autorità competenti che non vi è stata alcuna violazione.

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA:

Le società quotate saranno tenute a fornire annualmente alle Autorità competenti informazioni sulla rappresentanza di genere all’interno degli organi amministrativi, con specifica distinzione fra amministratori esecutivi e non esecutivi e con indicazione delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi prescritti dalla direttiva. Le società saranno altresì tenute a pubblicare tali informazioni all’interno dei propri siti web.

Gli Stati Membri dovranno pubblicare ed aggiornare periodicamente un elenco delle società quotate che hanno raggiunto uno degli obiettivi.

 

CONTROLLO – SANZIONI:

Gli Stati Membri dovranno designare uno o più organismi competenti per l’analisi, il monitoraggio e la promozione dell’equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate.

Sarà inoltre rimesso agli Stati Membri il compito di stabilire, in base alla normativa nazionale, le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi posti dalla direttiva che potranno essere di natura pecuniaria o potranno comportare la nullità della nomina del candidato eseguita in violazione delle norme sopra citate.

Le sanzioni devono in ogni caso essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

LEGGE APPLICABILE:

Per l’applicazione della direttiva sarà competente lo Stato Membro in cui la società quotata ha la sede legale e sarà applicabile la legge di tale Stato Membro.

 

ESCLUSIONE:

La direttiva non si applica alle piccole e medie imprese (PMI).

 

REVISIONE:

Entro un anno dall’applicazione della direttiva gli Stati membri dovranno predisporre una relazione sull’attuazione della stessa avendo cura di indicare le misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi, sanzioni applicate, progressi fatti verso una rappresentanza più equilibrata fra uomo e donna.

 

ENTRATA IN VIGORE:

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

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NFT, smart contracts e aspetti legali

Gli NFT (non fungible token) rappresentano un tipo di token crittografici, emessi attraverso  vari protocolli. Ad oggi, il più conosciuto è ERC-721 sulla blockchain di Ethereum. Questi “gettoni” -non essendo fungibili- non sono intercambiabili e diversamente dalle criptovalute, come i bitcoin- rappresentano un’unicità.  Giuridicamente sono dunque assimilabili al concetto di cose infungibili e  inquadrabili come beni che possono formare oggetto di diritti, introducendo così il concetto di bene infungibile nel campo del digitale.

In sostanza, ciò che caratterizza gli NFT è l’insostituibilità, l’unicità e l’indivisibilità.

Strettamente collegato agli NFT è il concetto di smart contract, da sintetizzare con un breve richiamo alla definizione di cui la Legge n. 12/2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12.02.2019, Legge Semplificazione, all’articolo 8 ter, comma 3, punto 2 in cui si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse”. Pertanto, già un’operazione di “trasferimento” su blockchain che non ha oggetto NFT consente di ottenere effetti giuridici.

L’utilizzo degli smart contract dedicati agli NFT è più complesso, proprio in ragione dell’infungibilità del bene e dunque, allo stesso tempo si presta e richiede, forme evolute di contrattualizzazione su blockchain che partono da un contratto NFT per la cessione di un bene “unico” e che deve rimanere tale. A questo NFT iniziale si aggiungono altri contratti secondo il diverso standard,  come per esempio  per la gestione di  sub-licenze di un’opera intellettuale inizialmente ceduta via NFT.

Gli usi dei token non fungibili stanno aumentando e coinvolgono oltre al settore della proprietà intellettuale, nel quale stanno prendendo sempre più campo, anche il settore della verifica dell’identità, l’ambito del supply chain tracking, le procedure kyc etc.

L’utilizzo degli NFT porta alla luce molteplici questioni legali. Tra gli aspetti giuridici più controversi, sicuramente quello che riguarda tutti i settori in cui sono impiegati, è la tutela del consumatore in quanto non può prescindere da una informazione di base relativa al funzionamento di blockchain e token. La complessità dell’argomento rende difficile spiegarne il funzionamento nei consueti termini e condizioni. Inoltre,  agli NFT non è applicabile il diritto principale della disciplina del consumatore, previsto all’articolo 52 del Codice del Consumo, ossia il diritto di recesso. Una volta acquistato un bene digitale su una piattaforma NFT, non c’è modo di risolvere il contratto e restituire il bene con conseguente ristoro delle somme spese.

Con particolare attenzione al settore della proprietà intellettuale, essi possono rappresentare un’opera d’arte ed in tale ambito è diffusa la prassi di impostare la vendita dei token come licenze così che gli ideatori possano sfruttarne il diritto economico, attraverso una gestione innovativa, verificabile ed automatizzata dei diritti patrimoniali legati alla creazione, diffusione e gestione di opere protette dal diritto d’autore. Dopo la creazione dell’opera e dell’NFT c’è pertanto l’esigenza di definire e dettagliare i rapporti giuridici sottesi in particolare :

Copyright: è assolutamente escluso fare un uso commerciale dell’NFT, così come cedere l’accesso all’opera e riprodurla. il copyright sono in capo all’artista, mentre gli acquirenti possono solo  vendere ed utilizzare l’articolo acquistato.

Royalty: L’ammontare è definito dall’artista stesso e si tratta di percentuali determinate liberamente senza alcuna imposizione legata ai limiti definiti dalle singole legislazioni.

Fee aggiuntive: esistono delle transaction fees che vanno pagate per il costo di produzione, oltre ai costi legati al corrispettivo dell’energia bruciata ed alla conseguente produzione di CO2.

Fiscalità: è previsto il rimedio dell’oscuramento del sito qualora si accerti il mancato pagamento delle imposte e, nel caso in cui l’artista o il collezionista debba affrontare questioni per il mancato pagamento di imposte e venga condannato per evasione fiscale, viene oscurato il sito dello stesso.

Tali aspetti potranno essere definiti autonomamente al di fuori della catena, ma come visto in premessa, si sta diffondendo la possibilità di regolamentarli attraverso gli smart contracts, getendo tramite tali strumenti le licenze successive e dunque lo sfruttamento economico dell’opera.