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Il subappalto necessario o qualificatorio. Si può partecipare ad una procedura senza indicare il subappaltatore qualificante nel DGUE?

Il subappalto necessario o qualificatorio costituisce un istituto che per sua forma si distingue da quello tradizionale, oggi disciplinato dall’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto non rappresenta espressione dell’autonomia organizzativa di un’impresa, bensì nasce dall’esigenza di integrare specifiche qualificazioni richieste per l’esecuzione delle prestazioni scorporabili che l’impresa, al momento della presentazione dell’offerta, non possiede. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2 novembre 2015 aveva stabilito i principi fondamentali dell’istituto, specificando che per la partecipazione alla gara è sufficiente che l’impresa sia qualificata nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, mentre le lavorazioni relative alle categorie scorporabili, oggi per lo più a qualificazione obbligatoria, devono essere necessariamente subappaltate ad imprese provviste della pertinente qualificazione. All’esito di varie ricostruzioni giurisprudenziali, è da ritenersi pienamente ammissibile la possibilità di ricorrere al subappalto (qualificante) laddove l’operatore economico partecipante alla procedura non sia in possesso di requisiti volti allo svolgimento di attività scorporabili (e dunque subappaltabili). Tale ammissibilità ripercuote i suoi effetti e pone criticità con riferimento alla compilazione del DGUE al momento di presentazione dell’offerta. Differentemente dal sub-appalto facoltativo, per cui l’affidamento a terzi di una parte delle prestazioni contrattuali è frutto di una libera scelta imprenditoriale, quello qualificatorio si caratterizza, al contrario per la circostanza che il concorrente non possiede tutte le qualifiche relative alle lavorazioni previste dal bando di gara e, dunque, è imposto dal difetto di qualifica dell’operatore che in assenza non potrebbe essere ammesso a partecipare. Per tale assunto, si rileva l’importanza della dichiarazione di subappaltare l’esercizio delle categorie scorporabili, fin dal DGUE. Fino a tempi relativamente recenti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato riteneva che il ricorso al sub-appalto necessario dovesse essere oggetto di una dichiarazione espressa e puntuale già in sede di partecipazione alla gara (Con. Stato, sez. V, 9 ottobre 2023, n. 8761). Secondo tale orientamento, non era sufficiente una generica manifestazione di volontà, ma occorreva un’esplicita indicazione dell’intenzione di ricorrere al subappalto necessario. Tuttavia, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3053 del 17 aprile del 2026, ha chiarito che la dichiarazione resa nel DGUE può essere sufficiente a manifestare la volontà di voler ricorrere all’istituto, anche se non utilizza formule particolarmente dettagliate. Il punto decisivo è che dalla documentazione di gara emerga in modo riconoscibile la volontà dell’operatore economico di subappaltare le lavorazioni che non può eseguire direttamente. Secondo la giurisprudenza, infatti, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico tra subappalto “ordinario” e subappalto “necessario” (anche sotto il profilo della forma della dichiarazione), è sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante (Cons. Stato, Sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465 riforma T.A.R Lazio, Sez. I, n. 8817/2025). Pertanto, ai fini della compilazione del DGUE, è sufficiente indicare l’intenzione di subappaltare attività scorporabili laddove l’operatore partecipante sia sprovvisto di un requisito relativo ad attività subappaltabili.
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Abuso edilizio

Una società di professionisti operanti nel settore della progettazione ha contattato lo studio dopo aver ricevuto da un Comune un’ordinanza di demolizione di lavori, realizzati previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, rilevando che l’intervento, oltre a non essere conforme al regolamento comunale, dovesse essere autorizzato mediante permesso a costruire, anziché SCIA.

L’intervento edilizio aveva ad oggetto la ricostruzione di un solaio in legno posizionato tra il piano primo ed il piano sovrastante, all’interno del locale vano scala e del controsoffitto.

Lo studio ha ritenuto che vi fossero gli estremi per impugnare il provvedimento e, pertanto, ha promosso ricorso avanti al Tar, lamentando che l’intervento era perfettamente conforme alla regolamentazione comunale di riferimento e che rientrava tra gli interventi per i quali è possibile presentare una SCIA.

È stato infatti sostenuto che la conservazione formale e funzionale dell’organismo edilizio connota le attività di restauro e risanamento conservativo rispetto alla ristrutturazione edilizia. L’intento di conservare l’organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che – nel rispetto degli elementi tipologici e formali – ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Rientra nel concetto di risanamento conservativo anche l’intervento che comprende “il consolidamento, il ripristino e rinnovo degli elementi costituitivi dell’edificio, l’inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.

Dopo aver notificato il ricorso, prima del suo deposito e del pagamento del contributo unificato, al fine di risolvere stragiudizialmente la questione, lo studio si è adoperato per fissare un incontro con il Comune, all’esito del quale, considerata la fondatezza dei motivi indicati nel ricorso, è stata revocata l’ordinanza di demolizione con conseguente eliminazione di ogni conseguenza sanzionatoria, anche sotto il profilo penale.