In base alla normativa introdotta dalla Direttiva (UE) 2024/825 e recepita in Italia con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, le imprese, incluse quelle operanti nel settore dell’e-commerce, dovranno adeguarsi a nuove e più stringenti regole volte a contrastare il cd. greenwashing e a promuovere una maggiore trasparenza verso i consumatori. Tali disposizioni, che modificano il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), si applicheranno a partire dal 27 settembre 2026. La riforma si articola lungo due direttrici principali: la lotta alle pratiche commerciali ingannevoli a sfondo ambientale e la promozione della durabilità e riparabilità dei prodotti. Vengono introdotte nuove definizioni, ampliato l’elenco delle pratiche commerciali considerate sleali e rafforzati gli obblighi informativi precontrattuali.

Di seguito si analizzano in dettaglio le principali modifiche apportate ai singoli articoli del Codice del Consumo.

L’articolo 18 del Codice, che fornisce il glossario fondamentale per l’interpretazione delle norme sulle pratiche commerciali, è stato ampiamente integrato per includere concetti chiave legati alla sostenibilità e alla durabilità. Tra le più rilevanti si segnalano:

Asserzione ambientale“: qualsiasi messaggio non obbligatorio (testuale, figurativo, grafico o simbolico) che suggerisce un impatto positivo, nullo o ridotto di un prodotto o di un’impresa sull’ambiente, o che sia meno dannoso di altri .

Asserzione ambientale generica“: asserzione ambientale non supportata da sistemi di certificazione o etichette di sostenibilità riconosciute.

Durabilità“: La capacità di un bene di mantenere le sue funzioni e prestazioni richieste nell’uso normale.

Garanzia commerciale di durabilità“: Una garanzia offerta dal produttore, senza costi aggiuntivi, che copre l’intero bene per un periodo superiore ai due anni della garanzia legale.

Indice di riparabilità“: Un punteggio che esprime la capacità di un bene di essere riparato, calcolato secondo requisiti armonizzati a livello europeo.

Aggiornamento del software“: L’aggiornamento gratuito, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, necessario per mantenere la conformità dei beni con contenuto digitale.

Gli articoli 21 e 23, che disciplinano le azioni commerciali ingannevoli, vengono aggiornati per includere esplicitamente le dichiarazioni ambientali. La valutazione della potenziale ingannevolezza di una pratica dovrà ora tenere conto delle caratteristiche ambientali del prodotto e degli indici, come la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità. Inoltre, vengono introdotti nuovi criteri di valutazione, con particolare attenzione al divieto di asserzioni su prestazioni future che saranno considerate ingannevoli se non supportate da un piano di attuazione chiaro e verificato. Vengono, altresì, inserite specifiche condotte di greenwashing e pratiche legate all’obsolescenza programmata. Tutte le comunicazioni commerciali, inclusi banner, post sui social media, newsletter e descrizioni sul sito, dovranno essere attentamente vagliate per eliminare qualsiasi “asserzione ambientale generica e non dimostrata”. Inoltre, I professionisti che offrono servizi di comparazione di prodotti basati su caratteristiche ambientali o sociali dovranno rendere trasparenti il metodo di confronto, i prodotti inclusi nella valutazione e le procedure di aggiornamento dei dati. Questa informazione dovrà essere resa disponibile in un’apposita sezione dell’interfaccia online, facilmente accessibile.

Anche le pratiche legate all’obsolescenza, come l’omissione di informare che un aggiornamento software potrebbe peggiorare le prestazioni del bene, oppure presentare un aggiornamento software come necessario quando migliora solo funzionalità opzionali e/o dichiarare falsamente la riparabilità di un bene.

L’articolo 22, relativo alle omissioni di informazioni rilevanti che possono indurre il consumatore a prendere una decisione che non avrebbe altrimenti preso, viene integrato con il nuovo comma 5-ter cheriguarda specificamente i professionisti che offrono servizi di comparazione di prodotti basati su caratteristiche ambientali. I professionisti dovranno rendere disponibili, in una sezione dell’interfaccia online informazioni rilevanti quali: il metodo di confronto utilizzato ed  i prodotti e i fornitori inclusi nella comparazione.

Gli obblighi informativi da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, sia nei negozi fisici (art. 48) sia nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali (art. 49) vengono rafforzati. Il professionista dovrà fornire, in modo chiaro e comprensibile, nuove informazioni essenziali:

  • un promemoria sull’esistenza della garanzia legale di conformità di due anni;
  • l’eventuale esistenza di una garanzia commerciale di durabilità gratuita offerta dal produttore per un periodo superiore a due anni;
  • il periodo di tempo durante il quale il produttore si impegna a fornire aggiornamenti software gratuiti;
  • l’indice di riparabilità del bene, ove previsto, oppure in assenza dell’indice, informazioni sulla disponibilità e il costo indicativo dei pezzi di ricambio, sulle istruzioni per la riparazione e su eventuali restrizioni alla stessa.

L’articolo 51, comma 2, viene modificato per imporre che, nei contratti conclusi online che prevedono un pagamento, le informazioni sulla garanzia commerciale di durabilità siano fornite in modo chiaro ed evidente immediatamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Le pagine di presentazione dei prodotti dovranno essere aggiornate per includere, in modo chiaro e facilmente accessibile prima che il cliente aggiunga il prodotto al carrello, tutte le nuove informazioni precontrattuali. Questo include dettagli sulla garanzia legale, sull’eventuale garanzia commerciale di durabilità, sull’indice di riparabilità (o informazioni alternative sulla riparazione) e sulla durata degli aggiornamenti software.

Viene inoltre introdotto il nuovo articolo 65-ter, intitolato “Avviso armonizzato ed etichetta armonizzata”. Questa norma istituisce due strumenti grafici standardizzati a livello europeo: un avviso armonizzato per informare il consumatore della garanzia legale di conformità e una etichetta armonizzata per segnalare in modo prominente la presenza di una garanzia commerciale di durabilità gratuita superiore ai due anni.

Questi strumenti visivi dovranno essere esposti nel punto vendita o sull’interfaccia online per rendere le informazioni sulle garanzie immediatamente riconoscibili e confrontabili .

Ripeilogando bervemente, per le aziende che operano online, le nuove disposizioni comportano la necessità di una revisione approfondita delle interfacce di vendita, delle schede prodotto nonchè della documentazione contrattuale, sotto I seguenti aspetti:

  • Trasparenza nelle Schede Prodotto.
  • Comunicazione delle Garanzie.
  • Revisione delle comunicazioni pubblicitarie: le comunicazioni commerciali, inclusi banner, post sui social media, newsletter e descrizioni sul sito, non dovranno contenere  asserzioni ambientali generiche non supportate da prove concrete e certificazioni. Le affermazioni dovranno essere giustificate in modo dettagliato.
  • Siti di Comparazione: i professionisti che offrono servizi di comparazione di prodotti basati su caratteristiche ambientali o sociali dovranno rendere trasparenti il metodo di confronto, i prodotti inclusi nella valutazione e le procedure di aggiornamento dei dati. Ciò dovrà essere evidente in un’apposita sezione dell’interfaccia online.
  • Opzioni di Consegna: Durante il processo di acquisto, dovranno essere segnalate, se disponibili, le opzioni di consegna con un minore impatto ambientale, per consentire al consumatore una scelta più consapevole.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sarà l’organo preposto alla vigilanza sul rispetto delle nuove norme. In caso di violazione, potrà irrogare sanzioni pecuniarie fino a un massimo di 5 milioni di euro. Per le infrazioni di rilevanza europea, la sanzione può arrivare fino al 4% del fatturato annuo del professionista.