Il tema dell’indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro nelle procedure di evidenza pubblica si è progressivamente affermato come uno degli snodi centrali della disciplina degli appalti pubblici divenendo elemento sostanziale che incide direttamente sulla struttura dell’offerta economica.

Il Codice dei contratti pubblici ha progressivamente rafforzato le garanzie in materia di tutela dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici. Una delle ultime novità introdotte riguarda l’obbligo per le stazioni appaltanti di indicare negli atti di gara il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile al personale impiegato nell’appalto.

Sulla base dell’articolo 11 del Codice appalti, così come modificato dal Correttivo e come indicato nelle linee guida fornite dal Presidente dell’ANAC con Comunicato del 10.02.2026, il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante deve avere i seguenti requisiti:

  • Deve essere in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
  • Deve essere stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • Deve essere strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa, anche in maniera prevalente.

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune prestazioni, costituenti al massimo il 30% dell’appalto, siano riconducibili ad attività scorporabili e comunque secondarie o accessorie, è prevista la possibilità per la stazione appaltante di individuare un diverso e ulteriore Ccnl.

L’art. 11, co. 3 del Codice Appalti, prevede, inoltre, che gli operatori economici possono indicare nella loro offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

Le stazioni appaltanti, dunque, non possono imporre a pena di esclusione, l’applicazione di un determinato contratto collettivo, ben potendo l’operatore economico partecipare ad una procedura applicando un CCNL diverso, purché, però, garantisca tutele equivalenti.

In altre parole, nel sistema delineato dal D.lgs. 36/2023 all’art. 11, il Legislatore ha esplicitamente riconosciuto la possibilità per l’operatore economico di indicare un CCNL diverso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, introducendo al contempo un rigoroso principio di equivalenza retributiva e normativa, con un conseguente  meccanismo obbligatoria di verifica.

Questa innovazione rappresenta un punto di equilibrio tra due esigenze potenzialmente contrapposte: da un lato la necessità di garantire il rispetto dei minimi di tutela economica e normativa dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici, dall’altro la libertà organizzativa dell’operatore economico nella scelta del proprio modello contrattuale di riferimento.

Il principio di equivalenza si sostanzia a livello procedurale nella necessità di verifica da parte della stazione appaltante che il CCNL indicato dall’operatore economico – oltre a riflettere la reale organizzazione del lavoro e la natura delle prestazioni dedotte in contratto – assicuri condizioni di lavoro complessivamente non inferiori rispetto a quelle previste dal contratto collettivo preso a riferimento dalla stazione appaltante, sia sotto il profilo economico sia sotto il profilo normativo.

La valutazione non si limita, dunque, a un confronto meramente formale delle sigle contrattuali, ma richiede un’analisi sostanziale ed accurata delle tutele complessivamente garantite ai lavoratori, non sempre agevole.

Sotto il profilo operativo, il primo esame dell’equivalenza è a cura dell’operatore economico che intende partecipare alla gara pubblica e che deve necessariamente allegare all’offerta una dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato rispetto a quello richiesto. La dichiarazione, per essere adeguatamente valutata, non deve limitarsi ad una dichiarazione formale, ma deve auspicabilmente indicare i parametri, sia retributivi che normativi, sulla base dei quali l’equivalenza è ritenuta sussistente.

Ciò comporta un significativo aggravio di responsabilità nella fase di predisposizione dell’offerta, poiché l’indicazione di un CCNL diverso non può essere effettuata in modo discrezionale, ma deve essere supportata da una dimostrazione analitica della piena equivalenza rispetto al contratto collettivo di riferimento.

Tale dimostrazione diventa parte integrante dell’offerta economica e può essere oggetto di verifica in sede amministrativa.

In fase di esame dell’offerta, infatti, la stazione appaltante è chiamata a svolgere la verifica articolata che investe non soltanto il livello retributivo minimo previsto dai due CCNL oggetto di comparazione, ma anche la disciplina di ulteriori elementi del rapporto quali, a titolo esemplificativo: la disciplina dell’orario di lavoro sia in termini di pagamento delle maggiorazioni che dei limiti massimi di svolgimento, la regolamentazione degli istituti relativi alle ferie, ai permessi, al trattamento della malattia e l’eventuale durata del periodo di comporto, nonché più in generale  l’intero impianto normativo del rapporto di lavoro.

Ne deriva che il principio di equivalenza introdotto dal d.lgs. 36/2023 non si traduce in una liberalizzazione della scelta del CCNL, ma in una regolazione più sofisticata che consente una flessibilità agli operatori economici, a fronte però di un controllo più penetrante da parte della stazione appaltante sulla reale tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto.

In questo quadro, la corretta gestione del tema contrattuale diventa per gli operatori economici un elemento strategico della partecipazione alle gare pubbliche, in quanto incide direttamente sull’ammissibilità dell’offerta, sulla sua valutazione economica e sulla successiva fase esecutiva del contratto.

Ne deriva per gli operatori economici la necessità di un approccio necessariamente preventivo e coerente sin dalla fase di progettazione dell’offerta in cui la scelta del CCNL deve essere effettuata in modo consapevole e giuridicamente sostenibile, integrando valutazioni giuslavoristiche, organizzative ed economiche al fine di garantire la piena compatibilità tra struttura dei costi obblighi contrattuali e requisiti della lex specialis di gara.

Per un corretto inquadramento del CCNL applicabile nelle gare ad evidenza pubblica e per la gestione delle verifiche di equivalenza retributiva e normativa previste dal d.lgs. 36/2023, è dunque opportuno avvalersi di un’assistenza specialistica – sia in ambito amministrativo e che giuslavoristico, al fine di prevenire criticità e garantire la piena sostenibilità giuridica ed economica dell’offerta.

Articolo scritto in collaborazione con l’Avv. Camilla Amunni.